Sentenza n. 115/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 0012588 del 17 novembre 2022, a firma del Sindaco e del Segretario Comunale di Reana del Rojale, avente ad oggetto “Proposta di approvazione variante al P.R.G.C. e contestuale proposta progettuale e studio degli impatti della struttura di vendita sulla viabilità”; - di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota del primo settembre 2022, a firma del Segretario Comunale di Reana del Rojale, avente ad oggetto: “Proposta di approvazione variante al P.R.G.C. e contestuale proposta progettuale e studio degli impatti della struttura di vendita sulla viabilità”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti il giorno 8 luglio 2024: - della nota prot. n. 0024851/P del 30 maggio 2024 della Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a., avente ad oggetto: “Ramonda Abbigliamento S.r.l./One More S.r.l./Comune di Reana del Roiale/Regione Autonoma FVG/Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Riscontro Nota regione FVG dd. 29/01/2024, prot.n. 0059856/P/GEN, avente ad oggetto: “Intervento di riqualificazione dell’asse SS 13 con realizzazione di rotatoria di collegamento con viabilità pubblica e interconnessione con via L. da Vinci. Esiti incontro dd. 12.01.2024” e nota Comune di Reana del Rojale dd. 23/02/2024. Prot. n. 002352 di pari oggetto. Riscontro alla nota dello studio Campeis del 16.04.2024 ricevuta al prot. FVGS al n. 17079- A in data 17.04.2024 PARERE TECNICO SU PROPOSTA FATTIBILITA’”; - di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 0025368/P del 3 giugno 2024 della FVG Strade.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale alla proposta progettuale e alla variante al PRGC per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 13, nonché parere tecnico istruttorio di FVG Strade impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici proponenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la nota del Sindaco e del Segretario comunale che aveva respinto la proposta, presentata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione a spese private di una rotatoria sulla S.S. 13 e per la connessa variante al PRGC. Hanno dedotto: incompetenza, sostenendo che la valutazione sull’interesse pubblico spettasse alla Giunta comunale; violazione degli artt. 48 e 96 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016; difetto e apparenza della motivazione, poiché il diniego si fondava sulla mera eventualità di ricorrere a una convenzione per l’uso pubblico di alcuni tratti stradali; travisamento dei fatti; omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990; violazione dei doveri di collaborazione e buona fede; contrasto con il PAC relativo all’accesso al lotto. Con motivi aggiunti hanno impugnato il parere del 30 maggio 2024 di FVG Strade, relativo alla fattibilità ed esecutività dell’intervento e alle interlocuzioni con Comune e Regione. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, la sopravvenuta carenza di interesse e la mancata impugnazione di una nota comunale del 23 febbraio 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto corretta la notifica del ricorso al Comune quale organo emanante l’atto. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il progetto alternativo era ancora privo di definitivo assenso e, comunque, permaneva l’interesse anche in vista della domanda risarcitoria riservata. Ha inoltre qualificato la nota comunale del 23 febbraio 2024 come atto meramente confermativo e non lesivo, non soggetto ad autonoma impugnazione. Nel merito, ha accolto il primo motivo: il diniego non costituiva una mera verifica tecnica o istruttoria, ma esprimeva una valutazione sostanziale sull’opportunità e sull’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, incidendo sull’indirizzo politico-amministrativo e sulle scelte pianificatorie dell’ente. In applicazione degli artt. 48 e 107 del d.lgs. n. 267/2000, tale valutazione spettava alla Giunta comunale, in quanto organo di governo competente per gli atti non riservati al Consiglio o al Sindaco. Né il Sindaco poteva esercitare tale potere in via monocratica, né il Segretario comunale disponeva di autonomi poteri decisori in materia di indirizzo politico-amministrativo. La competenza non può essere desunta dall’assenza di un divieto normativo, dalla volontà del privato istante o da comportamenti concludenti, essendo di stretta attribuzione legislativa. Il diniego è stato quindi annullato per incompetenza; le ulteriori censure sono state assorbite. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il parere di FVG Strade aveva natura meramente istruttoria, non definitiva e non immediatamente lesiva. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 50/2016
“l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1”
La valutazione dell’amministrazione nell’ambito della proposta di realizzazione di un’opera pubblica a spese del privato può comprendere l’apprezzamento dell’interesse pubblico, che deve essere compiuto dall’organo comunale competente secondo il riparto delle funzioni.
Attribuisce alla Giunta comunale gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio e non ricadenti nelle competenze del Sindaco; nel caso concreto fonda la competenza della Giunta sulla valutazione sostanziale dell’interesse pubblico all’intervento.
Distingue tra indirizzo politico-amministrativo, spettante agli organi di governo, e gestione amministrativa, spettante ai dirigenti. La valutazione discrezionale sull’interesse pubblico e sulle scelte pianificatorie non è una funzione meramente gestionale.
È stato invocato dalle ricorrenti per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la censura è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo relativo all’incompetenza.
artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. n. 241/1990
Sono stati invocati in relazione ai doveri di collaborazione e correttezza e all’obbligo di motivazione; le relative censure sono state assorbite.
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
L’eccezione di violazione della disposizione è stata respinta, poiché il ricorso straordinario trasposto era stato notificato al Comune, organo emanante l’atto.
Il TAR ha richiamato il principio dell’assorbimento delle censure in caso di accoglimento di un motivo idoneo a definire il giudizio, facendo riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015.
Massime di principio
- Quando un provvedimento comunale relativo a una proposta di realizzazione di un’opera pubblica a spese del privato contiene una valutazione sostanziale sull’opportunità e sull’interesse pubblico dell’intervento, esso rientra nell’indirizzo politico-amministrativo e deve essere adottato dalla Giunta comunale, salvo che la legge attribuisca espressamente la competenza al Consiglio o al Sindaco.
- La distinzione tra competenza gestionale e competenza degli organi di governo comunali dipende dalla natura effettiva dell’atto: le verifiche tecniche, esecutive o istruttorie appartengono alla gestione, mentre le valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico e sulle scelte pianificatorie spettano agli organi di governo.
- Il Sindaco e il Segretario comunale non possono adottare congiuntamente un diniego che definisca in via sostanziale e definitiva l’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera, in assenza di una specifica attribuzione legislativa della relativa competenza.
- La competenza amministrativa è di stretta attribuzione normativa e non può essere radicata dalla volontà del privato istante, dall’indicazione dell’organo contenuta nell’istanza o da comportamenti concludenti dell’amministrazione o delle parti.
- È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di un parere tecnico inserito in un procedimento ancora in corso quando l’atto non è definitivo e non produce un’immediata lesione della posizione giuridica del ricorrente.
- Un atto meramente confermativo, che si limita a ribadire un precedente orientamento già espresso in un provvedimento lesivo, senza nuova istruttoria o nuova valutazione, non richiede autonoma impugnazione.
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