Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza -OMISSIS-del 13 novembre 2025 resa dal TAR del Friuli Venezia Giulia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva annullato la valutazione dei titoli nella procedura selettiva e imposto la rideterminazione del punteggio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza con cui il TAR aveva annullato il decreto del Direttore generale e il verbale della Commissione di valutazione, nella parte in cui gli era stato attribuito un punteggio di 7,600 anziché di 11,866 per la posizione funzionale. Ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato, nonché degli artt. 24, 97, 103 e 113 Cost. e degli artt. 1, 33, comma 2, 88, comma 2, lett. f), e 112, comma 2, lett. b), c.p.a., sostenendo che la sentenza, pur appellata, non era stata sospesa e imponeva all'ASUFC di rideterminarne il punteggio e collocarlo al primo posto della graduatoria relativa alla selezione per l'incarico di direzione della Struttura Operativa Complessa Chirurgia Generale. L'Azienda ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità dell'ottemperanza per asserita contraddittorietà della domanda e incertezza del dictum, nonché l'infondatezza della pretesa in ragione della rinnovata discrezionalità amministrativa e di sopravvenienze normative e organizzative, tra cui nuovi atti di programmazione sanitaria e l'indizione di una nuova procedura selettiva. Il ricorrente ha chiesto il rinvio per contestare la documentazione relativa alla nuova procedura.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione. Pur richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le controversie relative al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria, il Collegio ha ritenuto vincolante, nel caso concreto, la precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione amministrativa sulla medesima controversia e aveva rimesso la causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Tale vincolo è stato ritenuto esteso anche al giudizio di esecuzione della sentenza resa all'esito del giudizio di merito. Il rinvio richiesto dal ricorrente è stato negato, poiché la nuova procedura selettiva costituiva oggetto eventualmente impugnabile con un diverso giudizio e non incideva sull'esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Nel merito, il TAR ha ritenuto non eseguito il giudicato: la sentenza ottemperanda imponeva, in termini inequivoci, di riconoscere al ricorrente il punteggio corretto di 11,866 per la posizione funzionale. L'incremento di 4,266 punti, sommato al punteggio già conseguito, determinava il superamento del concorrente precedentemente collocato davanti a lui e, tenuto conto delle dimissioni del vincitore originario, la collocazione del ricorrente al primo posto della graduatoria. Il ricorso è stato quindi accolto; l'ASUFC è stata obbligata a dare integrale esecuzione alla sentenza collocando il ricorrente al primo posto entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta l'organo apicale dell'ASUFC, da attivarsi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine, con ulteriori venti giorni per adempiere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza del TAR.
art. 105 c.p.a.
La precedente sentenza del Consiglio di Stato ha rimesso la causa al TAR dopo aver affermato la giurisdizione amministrativa; tale statuizione è stata ritenuta vincolante anche nel successivo giudizio di ottemperanza.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui non si applica alle controversie sul conferimento della direzione di una struttura sanitaria complessa, ritenute normalmente appartenenti alla giurisdizione ordinaria; il TAR ha tuttavia ritenuto prevalente, nel caso concreto, il vincolo derivante dalla precedente decisione del Consiglio di Stato.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
È stato richiamato, insieme all'art. 20 della legge n. 118/2022, nel principio delle Sezioni Unite secondo cui l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso.
art. 20 l. 118/2022
Norma richiamata nel principio delle Sezioni Unite relativo alla natura della procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.
art. 363-bis c.p.c.
È la disposizione in base alla quale le Sezioni Unite della Cassazione si erano pronunciate sul rinvio pregiudiziale sollevato dal TAR Liguria.
Massime di principio
- Quando una precedente decisione del Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa su una specifica controversia e ha rimesso la causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a., il vincolo derivante da tale statuizione si estende anche al successivo giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza emessa all'esito del giudizio di merito.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare il contenuto oggettivo e conformativo della sentenza da eseguire. Se dalla sentenza risulta, mediante un'operazione meramente aritmetica, la nuova collocazione del ricorrente in graduatoria, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione invocando una rinnovata discrezionalità amministrativa.
- L'indizione di una nuova procedura selettiva non incide, nel giudizio di ottemperanza, sull'obbligo di eseguire la precedente sentenza, quando i nuovi atti costituiscono oggetto di una distinta e autonoma impugnazione.
- In caso di mancata esecuzione della sentenza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti conformativi entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, attivabile dal ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
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