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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del giorno 02.02.2026 a firma del Dirigente pro tempore dell’ISIS Stringher di Udine e notificato all’odierno ricorrente in pari data; - del provvedimento di rigetto del giorno 19.01.2026 a firma del Direttore Sostituto pro tempore dell’ASUFC e notificato all’odierno ricorrente in pari data 19.01.2026 poi integrato il 21.01.2026;

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetti dell'istanza di accesso al registro scolastico elettronico della figlia minore e al relativo fascicolo sanitario elettronico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e tutore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'Istituto scolastico di consentirgli l'accesso diretto al registro elettronico della figlia e il diniego dell'azienda sanitaria di ripristinare l'accessibilità al fascicolo sanitario elettronico. Ha dedotto la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che la tutrice e le amministrazioni avrebbero prodotto effetti sostanzialmente corrispondenti alla revoca della responsabilità genitoriale, riservata all'autorità giudiziaria. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento, lamentando che in precedenza aveva avuto accesso al fascicolo sanitario e che gli sarebbe stato negato l'accesso alle informazioni scolastiche e sanitarie necessarie sia per le prerogative genitoriali sia per l'esercizio del diritto di difesa. Nel corso dell'udienza il ricorrente ha precisato di voler tutelare un accesso ai dati, non un accesso documentale, e di contestare i comportamenti delle amministrazioni e della tutrice. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, di inammissibilità del ricorso cumulativo e di confusione tra ricorso ordinario e rito in materia di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti impugnati, adottati dalle amministrazioni sulla base delle indicazioni della tutrice, non sono stati ritenuti espressivi dell'esercizio di poteri autoritativi né incidenti su interessi legittimi. Ai fini del riparto di giurisdizione, il giudice ha individuato il petitum sostanziale considerando la causa petendi, i fatti allegati e il rapporto giuridico dedotto. La domanda è stata ritenuta diretta, nella sostanza, a ottenere tutela dei diritti e delle prerogative del genitore sospeso dalla responsabilità genitoriale e a contestare i limiti del munus della tutrice, alla luce delle pronunce del giudice civile che avevano disposto la sospensione ex art. 333 c.c. e nominato il tutore per le decisioni eccedenti l'ordinaria quotidianità. Solo il giudice civile che ha adottato tali provvedimenti può chiarirne la portata e i limiti dei poteri del tutore, assicurando tutela alla posizione soggettiva del genitore. La posizione dedotta è quindi un diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti, dopo aver sentito le parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione.

  • art. 333 c.c.

    sospeso ex art. 333 c.c. dall’esercizio della responsabilità genitoriale

    Costituisce il fondamento del provvedimento civile di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui portata e i cui effetti spettano al giudice civile da cui è stato adottato.

  • art. 9 c.p.a.

    Rileva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    Consente la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    È stato invocato dal ricorrente, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato non soltanto dalla pronuncia richiesta, ma soprattutto dalla causa petendi, dai fatti allegati e dalla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta.
  • Quando una controversia apparentemente originata da dinieghi amministrativi mira sostanzialmente a definire i diritti e le prerogative derivanti dalla responsabilità genitoriale sospesa e i limiti dei poteri del tutore nominato dal giudice civile, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La portata e i limiti di un provvedimento giudiziale di sospensione della responsabilità genitoriale e dei poteri conferiti al tutore devono essere chiariti dal giudice civile che ha adottato il provvedimento, non dal giudice amministrativo attraverso l'impugnazione degli atti amministrativi consequenziali.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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