Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del foglio di via obbligatorio della Questura di Gorizia -OMISSIS- del 3 dicembre 2025, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Ronchi dei Legionari e di non farvi ritorno per due anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il Comune di Ronchi dei Legionari e divieto di farvi ritorno per due anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dalla Questura di Gorizia in relazione alla partecipazione a una manifestazione con corteo per la Palestina e contro la società Leonardo, svoltasi il 13 settembre 2025, durante la quale egli avrebbe danneggiato, insieme ad altri soggetti, una transenna posta a delimitazione dell’area interdetta ai manifestanti. Ha dedotto, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In secondo luogo, ha dedotto sviamento di potere, sostenendo che la misura fosse stata utilizzata come strumento di repressione anticipata, anziché come misura preventiva, in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di riunione. In via subordinata, ha contestato l’eccessiva e immotivata durata biennale del divieto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Ha ritenuto manifestamente fondata la censura relativa al difetto di motivazione e istruttoria. Il provvedimento avrebbe dovuto indicare chiaramente: la categoria di appartenenza del destinatario ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011; i fatti concreti, inclusi gli eventuali precedenti penali o di polizia, idonei a ricondurlo a tale categoria; e le ragioni specifiche poste a fondamento della prognosi di pericolosità sociale prevista dall’art. 2. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a richiamare genericamente il danneggiamento di una transenna durante la manifestazione, senza precisare la condotta attribuita al ricorrente, il suo collegamento con un pericolo per la sicurezza pubblica o le ragioni del rischio di reiterazione. Anche il richiamo a un precedente deferimento per violazione delle disposizioni sulle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico non spiegava in che modo il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati lesivi o pericolosi per l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, come richiesto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR ha valorizzato inoltre il fatto che il ricorrente fosse incensurato e che l’unico episodio temporalmente circostanziato fosse quello del 13 settembre 2025. Ha respinto il motivo di sviamento per carenza di prova dei relativi indizi tipici, pur osservando che l’insufficienza della motivazione non consentiva di escludere del tutto un astratto fondamento della censura. Ha dichiarato assorbito il motivo subordinato sulla durata del divieto. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Il provvedimento deve fornire elementi concreti e specifici idonei a ricondurre il destinatario alla categoria soggettiva prevista dalla disposizione; non è sufficiente il generico richiamo a un precedente deferimento all’autorità giudiziaria.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio richiede una motivazione specifica sulla prognosi di pericolosità sociale, fondata sull’esame della condotta concreta e della generale condotta di vita, nonché sulle ragioni del rischio di reiterazione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio deve indicare la categoria soggettiva di appartenenza del destinatario ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, i fatti concreti che giustificano tale qualificazione e le eventuali ragioni di rilevanza dei precedenti penali o di polizia.
- La prognosi di pericolosità sociale posta a fondamento del foglio di via obbligatorio deve essere motivata mediante un collegamento concreto tra la condotta accertata, la generale condotta di vita del destinatario e il rischio di reiterazione; non è sufficiente il mero richiamo a un episodio isolato o genericamente descritto.
- Il giudizio di pericolosità sociale, nel sistema delle misure di prevenzione, non può essere sganciato dall’esame della condotta concreta e, soprattutto, della generale condotta di vita dell’interessato.
- È illegittimo per difetto di motivazione il foglio di via che richiami genericamente il danneggiamento di un bene durante una manifestazione e un precedente deferimento, senza precisare la condotta attribuita al destinatario, la sua idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica e la riconducibilità del soggetto alla categoria normativa prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
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