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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’ottemperanza previa istanza cautelare della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia -OMISSIS-, nonché per l'accertamento e la dichiarazione di nullità ex art. 114 comma 4 sub b) c.p.a. per elusione e/o violazione del giudicato del verbale sanitario dd 24.11.2025 del Ministero della Difesa – Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di II Istanza che, in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR, ha confermato l'idoneità al servizio militare prescrivendo il monitoraggio periodico e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia del 29 aprile 2025, che aveva annullato parzialmente il precedente verbale sanitario nella parte in cui limitava l'impiego del militare alle mansioni tecnico-amministrative per 365 giorni, disponeva un nuovo controllo medico e prevedeva il monitoraggio periodico. Ha chiesto anche la dichiarazione di nullità del nuovo verbale sanitario del 24 novembre 2025 per elusione e violazione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta. La sentenza ottemperanda aveva rilevato la violazione dell'art. 584 d.P.R. 90/2010, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, imponendo all'Amministrazione di rieditare il potere valutando adeguatamente le risultanze istruttorie e, in particolare, i referti specialistici. Il nuovo verbale ha dichiarato il militare idoneo al servizio militare, ma ha omesso il riferimento all'idoneità incondizionata e ha nuovamente previsto il monitoraggio periodico e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica, attribuendo tali prescrizioni alla sentenza del TAR. Il ricorrente ha dedotto che la Commissione non aveva dato esecuzione al vincolo conformativo e ha contestato l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui egli non si sarebbe sottoposto alla visita di controllo del maggio 2025, producendo il referto della risonanza magnetica effettuata il 16 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricostruito il contenuto vincolante della sentenza ottemperanda, rilevando che essa imponeva all'Amministrazione di rieditare il potere sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti delle visite specialistiche, senza riprodurre le limitazioni e il monitoraggio già annullati. Il nuovo verbale è stato ritenuto sostanzialmente contrario al giudicato perché ha previsto nuovamente, senza adeguata motivazione e senza corrispondenza con gli atti istruttori, il monitoraggio periodico e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica; inoltre, è risultato peggiorativo rispetto al precedente nella parte in cui non ha più qualificato l'idoneità come incondizionata e ha erroneamente attribuito tali prescrizioni alla sentenza del TAR. Il giudice ha quindi dichiarato la nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato e l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero della Difesa di adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, un nuovo provvedimento dell'organismo competente, corredato da motivazione esaustiva e fondata sulle risultanze istruttorie, relativo all'idoneità al servizio militare e agli eventuali limiti. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la nullità del provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire alle parti di depositare deduzioni scritte in vista della definizione del ricorso con sentenza semplificata.

  • art. 584 d.P.R. 90/2010

    La sentenza ottemperanda aveva ravvisato la violazione di tale disposizione nel precedente giudizio sanitario.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del giudizio sanitario deve poggiare sulle risultanze istruttorie, comprese quelle derivanti dai referti specialistici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento amministrativo e impone la riedizione del potere sulla base di determinate risultanze istruttorie, l'Amministrazione deve conformarsi puntualmente al vincolo conformativo e non può riprodurre, senza adeguata motivazione, le limitazioni già annullate.
  • Sussiste elusione del giudicato quando il nuovo provvedimento, pur formalmente adottato in esecuzione della sentenza, reintroduce prescrizioni incompatibili con il contenuto sostanziale della decisione o attribuisce erroneamente tali prescrizioni al giudicato.
  • Nel rieditare un giudizio tecnico-amministrativo, l'Amministrazione deve esplicitare con motivazione esaustiva il rapporto tra la decisione adottata e le risultanze dell'istruttoria, incluse le visite e i referti specialistici rilevanti.
  • L'omessa o non corretta esecuzione del vincolo conformativo derivante da una sentenza di annullamento legittima il giudice dell'ottemperanza a dichiarare la nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato e a ordinare l'adozione di un ulteriore atto conforme entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di motivazione

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