Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di pagamento del prezzo di un aratro meccanico che una ditta assumeva di aver venduto all'altra parte. Il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione valorizzando alcune dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in un diverso giudizio, nelle quali egli aveva affermato di avere trattato l'acquisto per sé, oltre alla consegna del bene nel 2003 e a un acconto versato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per errata qualificazione della fattispecie, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata e qualificata una vendita verbale, con ultrapetizione, e che mancava prova di un accordo tra le parti; invocava gli artt. 1376 c.c., 2721 c.c. e 21, comma 4, d.P.R. 633/1972; 2) omessa o erronea pronuncia perché la Corte d'appello non avrebbe esaminato la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la vendita di un bene mobile può essere validamente conclusa anche oralmente, senza forme particolari, e che la prova della vendita verbale può essere fornita con ogni mezzo; inoltre ha osservato che l'accertamento dell'esistenza della vendita era un passaggio logico necessario per decidere sulla domanda di pagamento del prezzo. Ha poi ribadito che valutazione delle prove, attendibilità dei testi, scelta delle fonti probatorie e apprezzamento dei fatti sono riservati al giudice di merito. Sul secondo motivo ha affermato che non risultava trascritta alcuna specifica domanda ex art. 96 c.p.c. e che, comunque, non poteva esservi pronuncia d'ufficio in favore della parte già vittoriosa; quanto alla cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive, la mancata statuizione è stata letta come implicito rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come base della censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il primo motivo, ritenuto manifestamente infondato e volto a contestare un accertamento di merito.
La norma è evocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che nella vendita di bene mobile l'effetto traslativo si produce al consenso e la vendita può essere conclusa oralmente.
La norma è evocata dal ricorrente; la Corte afferma che la vendita verbale di bene mobile può essere provata con ogni mezzo.
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza specifica adesione della Corte alla sua tesi.
La domanda di responsabilità aggravata non risultava specificamente proposta; inoltre la Corte osserva che non poteva pronunciarsi d'ufficio in favore della parte vittoriosa.
La mancata pronuncia sulla richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive è letta come implicito rigetto.
È richiamato solo per il deposito della memoria della controricorrente in prossimità dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La vendita di un bene mobile può perfezionarsi validamente anche in forma verbale; l'effetto traslativo consegue al consenso legittimamente manifestato dalle parti.
- La prova dell'esistenza di una vendita verbale di bene mobile non è necessariamente documentale e può essere fornita con ogni mezzo di prova.
- La valutazione delle prove, la scelta delle risultanze ritenute decisive e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
- Chi deduce omessa pronuncia deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se ignora il fondamento logico della decisione.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata richiede una specifica allegazione e non può essere pronunciata d'ufficio in favore della parte già vittoriosa.
- L'omessa statuizione su una richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive può essere interpretata come rigetto implicito quando risulti incompatibile con l'impianto decisorio adottato.
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