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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13917/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Nel passivo di un fallimento l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione di crediti tributari per ILOR, IVA e interessi relativi ad annualità pregresse. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo prescritta la residua pretesa; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato la prescrizione per alcune partite, ritenendo che, dopo l'esito del contenzioso tributario definito con sentenze di rinvio, l'agente della riscossione avrebbe dovuto emettere una nuova cartella di pagamento e che, in mancanza, il termine prescrizionale fosse integralmente maturato. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., 93 l. fall. e 324 c.p.c., sostenendo che le sentenze tributarie e l'estratto di ruolo erano sufficienti a provare il credito e che non era necessaria una nuova cartella; ha inoltre contestato il computo della prescrizione, assumendo che i termini fossero stati interrotti e sospesi sino al passaggio in giudicato delle decisioni tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito aveva escluso il credito facendo leva su un erroneo presupposto circa la necessità di una nuova cartella e sul conseguente maturare della prescrizione, senza considerare che il credito tributario può essere provato anche con titoli diversi dal ruolo e che, in presenza di un giudizio definito, la prescrizione è interrotta fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma ritenuto che la prova del credito tributario possa essere fornita anche con titoli diversi dal ruolo.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sulle sentenze tributarie.

  • art. 93 l. fall.

    Norma sulla domanda di insinuazione al passivo, rispetto alla quale è stata discussa la sufficienza della prova documentale del credito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al passaggio in giudicato delle sentenze tributarie.

  • art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Interpretato nel senso che, ai fini della domanda di ammissione del credito al passivo, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Applicato insieme all'art. 2943 c.c. per affermare che la prescrizione resta interrotta nel corso del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui gli atti interruttivi e il giudizio impediscono la maturazione della prescrizione sino alla definizione con giudicato.

  • artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010

    Menziati solo per affermare che, ai fini dell'ammissione al passivo, non è necessaria la notifica dell'avviso di accertamento o di addebito, essendo sufficiente l'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • La domanda di ammissione al passivo di un credito tributario può essere fondata su titoli diversi dal ruolo, incluse le sentenze del giudice tributario, purché tali titoli consentano di provare l'esistenza del credito.
  • Ai fini dell'insinuazione del credito tributario o previdenziale nel passivo fallimentare, la produzione dell'estratto di ruolo può essere sufficiente; non è necessaria, di regola, la previa notifica di un nuovo atto impositivo se il credito risulta già accertato.
  • Quando il credito trae origine da un contenzioso definito con sentenza, il giudice di merito deve calcolare la prescrizione considerando l'effetto interruttivo e sospensivo del processo fino al passaggio in giudicato della decisione finale.
  • Non può negarsi l'ammissione al passivo per il solo fatto che non sia stata emessa una nuova cartella di pagamento, se la pretesa fiscale è già sorretta da un titolo giudiziale o dall'estratto di ruolo.
  • Nel giudizio di insinuazione al passivo, il tema decisivo è la prova del credito, non la forma dell'atto da cui esso è desunto, purché il credito sia legalmente esistente e documentalmente verificabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioGiudicatoPrescrizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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