Cassazione Civile, Ordinanza n. 29203/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate negli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da un contribuente che assumeva di aver diritto al beneficio previsto per i residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso e riconosciuto il rimborso; la CTR Sicilia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, asseritamente privo degli elementi essenziali, in particolare del requisito della residenza e delle ritenute subite; (2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sostenendo che la disciplina emergenziale avrebbe derogato al criterio della residenza solo per specifiche attività economiche, limitatamente alle obbligazioni nascenti da tali attività, e che quindi il diritto al rimborso non spettasse nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato difetto di specificità, perché il ricorrente non ha riportato nel ricorso gli elementi necessari a consentire il controllo della censura, limitandosi a rinvii agli atti di merito; ha quindi ribadito che, anche in presenza di un denunciato error in procedendo, il motivo deve essere autosufficiente e contenere la precisa indicazione dei fatti processuali e del contenuto della critica. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto anch'esso inammissibile perché l'Agenzia non ha censurato la sentenza sotto il profilo della motivazione apparente o omessa, né ha dedotto correttamente la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonostante la CTR avesse affermato la prova del diritto al rimborso sulla base della documentazione prodotta e della non contestazione. È stata compensata/negata la statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le doglianze basate su vizi del ricorso introduttivo devono essere formulate con specificità e autosufficienza anche in cassazione, indicando puntualmente i fatti processuali e il contenuto degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale può essere dedotto solo con motivo specifico e autosufficiente; il diretto esame degli atti da parte della Corte presuppone l'ammissibilità della censura.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
La censura dell'Ufficio mirava a escludere il diritto al rimborso, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del motivo.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
La disciplina emergenziale sui comuni colpiti dal sisma del 1990 è richiamata dall'Ufficio per sostenere una limitazione soggettiva e oggettiva del beneficio, ma la questione non viene esaminata nel merito.
La Corte osserva che l'Agenzia non ha dedotto in modo pertinente la falsa applicazione del principio di non contestazione rispetto all'affermazione della CTR sulla prova del diritto al rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, quando soccombente e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunci un error in procedendo, il motivo deve essere autosufficiente: non è sufficiente un rinvio agli atti del giudizio di merito, ma occorre indicare nel ricorso il contenuto degli atti e le ragioni della censura in modo da consentire il controllo di legittimità.
- La censura della statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello richiede che il ricorrente trascriva o riassuma nel ricorso il contenuto del motivo asseritamente specifico, così da dimostrarne la sufficienza senza ricorrere a fonti esterne.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su documentazione prodotta e sul principio di non contestazione, il ricorrente che intenda contestarne l'esito deve articolare una doglianza coerente con il vizio effettivo della motivazione o con la violazione dell'art. 115 c.p.c., non limitandosi a riproporre una diversa lettura del merito.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di esaminare il merito della pretesa sostanziale al rimborso o l'interpretazione della disciplina agevolativa invocata.
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