Sentenza del 17/04/2019 n. 10673 - Corte di Cassazione
ICI - Agevolazioni esenzioni - Agevolazioni in agricoltura - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Autocertificazione - Annotazione da parte del comune - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha contestato l'esenzione ICI relativa al primo semestre 2007, sostenendo che gli immobili erano ancora accatastati nelle categorie C/2 e D/8 e che solo dal 13 luglio 2007, dopo modifiche e accorpamento, erano stati iscritti in categoria D/10. La contribuente sosteneva invece che la ruralità dovesse valere retroattivamente, richiamando una precedente richiesta di variazione catastale e l'autocertificazione presentata ai sensi del D.L. n. 70 del 2011. Ha inoltre invocato un precedente giudicato relativo all'annualità 1999 e sollevato una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI, rileva la classificazione catastale effettivamente risultante: per il primo semestre 2007 gli immobili erano classificati C/2 e D/8, senza annotazione della ruralità, quindi l'imposta era dovuta. La mera autocertificazione e la richiesta di variazione non erano sufficienti, poiché il procedimento non si era concluso con l'annotazione catastale richiesta. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha rigettato nel merito il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre accessori, nonché all'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Individua i requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità degli immobili. La ruralità, ai fini fiscali, deve risultare dalla classificazione catastale o essere positivamente accertata nei casi di immobili non iscritti in catasto.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis e 2-ter
Consente, al ricorrere dei requisiti, il riconoscimento retroattivo della ruralità entro il quinquennio anteriore mediante autocertificazione, ma solo se il procedimento amministrativo si conclude con la relativa annotazione catastale.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Collega il trattamento ICI degli immobili rurali alla loro classificazione catastale nelle categorie pertinenti, in particolare A/6 o D/10.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 9
Disciplina presupposto, base imponibile ed esenzioni dell'ICI. L'esenzione per i fabbricati rurali presuppone la dimostrazione della ruralità secondo i criteri catastali e normativi applicabili.
D.M. richiamato dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011
Prevede l'annotazione catastale quale esito necessario del procedimento di riconoscimento della ruralità; la sola presentazione della domanda o dell'autocertificazione non produce automaticamente l'effetto agevolativo.
Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità non vincola automaticamente il giudizio successivo quando vi siano accertamenti incompatibili più recenti; in caso di giudicati contrastanti prevale, in linea generale, quello successivo, salvo revocazione.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sulla ruralità, non è sufficiente dimostrare in astratto che l'immobile possiede i requisiti sostanziali: occorre verificare la classificazione catastale ufficiale e, nei casi previsti, la conclusione del procedimento con l'annotazione della ruralità.
- La categoria catastale rilevante è quella risultante per il periodo d'imposta contestato. Una variazione successiva, anche se riferita a una situazione preesistente, non produce automaticamente effetti retroattivi se manca l'annotazione catastale richiesta dalla normativa.
- La mera autocertificazione del contribuente ha funzione procedimentale e probatoria, ma non sostituisce l'esito dell'istruttoria amministrativa né l'annotazione catastale necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione.
- Il contribuente che intende sostenere la non imponibilità di un fabbricato accatastato in una categoria ordinaria deve contestare tempestivamente il classamento e fornire prova dei requisiti di ruralità; in caso contrario, l'immobile resta assoggettato al tributo.
- Un precedente giudicato relativo a un'altra annualità non è necessariamente decisivo, soprattutto quando una successiva pronuncia abbia accertato diversamente la situazione per annualità intermedie o successive.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare la visura catastale riferita alla data dell'imposta, la domanda di variazione, l'eventuale provvedimento amministrativo e la prova dell'annotazione: l'assenza di quest'ultima può determinare il rigetto dell'esenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 208 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 apr 2019Sentenza del 17/04/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →