Sentenza del 17/04/2019 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato in misura proporzionale le imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla sentenza n. 244/2012 del Tribunale di Pistoia. La sentenza disponeva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di un fabbricato, subordinandone l'effetto al pagamento del residuo prezzo. Poiché il pagamento non era stato effettuato, il contribuente sosteneva che l'atto fosse soggetto all'imposta fissa prevista per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR 131/1986, e non all'imposta proporzionale prevista per gli atti giudiziari traslativi dall'art. 37, comma 1, del medesimo decreto. Contestava inoltre la tassazione in pendenza di impugnazione della sentenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la tassazione proporzionale. Ha stabilito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, dovuta al momento della registrazione, e che una sentenza che produce effetti traslativi deve essere tassata ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR 131/1986, anche se il trasferimento è subordinato al successivo pagamento del prezzo e anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato. L'art. 27 riguarda invece le condizioni sospensive proprie degli atti negoziali, non quelle derivanti da una pronuncia giudiziaria. Un'eventuale riforma della sentenza nei successivi gradi non elimina l'obbligo originario di pagamento, ma può fondare una separata richiesta di conguaglio o rimborso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37, comma 1, DPR 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
La sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, anche se impugnata o ancora impugnabile, è soggetta all'imposta di registro.
Gli atti giudiziari con effetti traslativi sono tassabili in misura proporzionale al momento della registrazione, anche quando la sentenza non è definitiva o l'effetto traslativo è collegato a eventi successivi. L'eventuale modifica della decisione consente di chiedere separatamente conguaglio o rimborso.
Art. 27, comma 1, DPR 131/1986 - Atti sottoposti a condizione sospensiva
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
La disposizione riguarda le condizioni sospensive inserite in atti negoziali dalle parti e non si applica, secondo la sentenza, alla condizione derivante da una pronuncia giudiziaria resa in esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Art. 2932 c.c. - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
La sentenza può produrre gli effetti del contratto non concluso e disporre il trasferimento della proprietà, eventualmente subordinandolo all'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Cassazione, sentenze n. 12736/2014, n. 17060/2013, n. 23580/2015 e n. 26321/2018
La giurisprudenza richiamata considera legittima la liquidazione dell'imposta di registro sulla sentenza non definitiva. La successiva riforma della pronuncia non incide sull'avviso già emesso, ma può legittimare una distinta domanda di conguaglio o rimborso.
Massime di principio
- Le sentenze che producono effetti traslativi o definiscono il giudizio sono normalmente soggette a imposta di registro proporzionale al momento della registrazione, anche se non sono ancora definitive.
- La mancata esecuzione materiale della sentenza, come il mancato pagamento del prezzo, non esclude di per sé la tassazione dell'atto giudiziario.
- La disciplina delle condizioni sospensive prevista per gli atti negoziali non si applica automaticamente alle condizioni contenute in una sentenza, perché la sentenza ha natura di atto giudiziario e non di contratto formato dalle parti.
- L'impugnazione della sentenza non impedisce normalmente la liquidazione dell'imposta: l'eventuale riforma successiva va fatta valere mediante una separata richiesta di conguaglio o rimborso.
- L'avviso di liquidazione può comunque essere contestato per vizi propri, errori nella qualificazione dell'atto, nella base imponibile, nelle aliquote o nel procedimento di liquidazione.
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