Sentenza del 17/04/2019 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Accertamento integrativo - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - art. 43, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato numerosi avvisi di accertamento, inclusi diversi accertamenti integrativi, relativi agli anni d’imposta 2003-2007 e riguardanti IRES, IRAP, IVA, ritenute e sanzioni. Ha contestato, tra l’altro, la validità delle notifiche, la sottoscrizione degli atti, il difetto di motivazione, l’assenza di nuovi elementi negli accertamenti integrativi, l’illegittimità degli accertamenti parziali, la pretesa inesistenza o sovrafatturazione di operazioni, i pagamenti “fuori busta” ai dipendenti e il disconoscimento delle agevolazioni della Tremonti ambientale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valide le notifiche, legittima la sottoscrizione mediante delega, sufficiente la motivazione degli atti e fondate le riprese fiscali, sulla base di PVC, documentazione extracontabile, riscontri incrociati, anomalie nelle fatture, modalità di pagamento e altri elementi presuntivi. Quanto agli accertamenti integrativi, ha applicato l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che le verifiche svolte nei confronti di altre imprese e le contestazioni sulle agevolazioni fiscali avessero fatto emergere elementi nuovi, non conosciuti dall’Ufficio al momento degli accertamenti originari. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 15.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Fino alla scadenza del termine, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio delle Imposte.
L’accertamento integrativo è legittimo quando l’Ufficio acquisisce, dopo il primo accertamento, elementi fattuali e probatoriamente rilevanti che erano realmente sconosciuti in precedenza. Non è invece consentito fondare l’integrazione su una semplice rivalutazione o su un maggiore approfondimento di dati già disponibili al momento dell’accertamento originario.
Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti parziali possono riguardare specifiche riprese fiscali e non precludono, in linea generale, ulteriori accertamenti relativi ad aspetti diversi, purché ne ricorrano i presupposti normativi.
Art. 42, D.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario delegato dotato del relativo potere. La nozione di impiegato della carriera direttiva non coincide necessariamente con quella di dirigente, potendo riferirsi anche a un funzionario della terza area.
Art. 7, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
La motivazione dell’atto è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante il richiamo a PVC e documenti già conosciuti o messi a disposizione del contribuente, senza costringerlo a ricerche particolarmente gravose.
Art. 56, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, l’atto deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della rettifica; il richiamo a documenti già conosciuti può concorrere a soddisfare l’obbligo motivazionale.
Art. 6, commi 13-19, Legge n. 388/2000 - Tremonti ambientale
Le agevolazioni fiscali per investimenti ambientali richiedono il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla legge. L’agevolazione può essere recuperata quando manchino i requisiti, la documentazione tecnica necessaria o siano violati gli obblighi conseguenti alla cessione dei beni.
Art. 42, commi 1 e 7, D.P.R. n. 600/1973
Le contestazioni sulla sottoscrizione dell’avviso non sono fondate quando l’Amministrazione dimostra l’esistenza di una valida delega conferita al funzionario sottoscrittore.
Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice ha ritenuto esaminabile la censura relativa alla sottoscrizione perché già dedotta nel giudizio di primo grado; non si trattava quindi di una domanda o eccezione nuova vietata in appello.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo non può essere emesso soltanto perché l’Ufficio rivaluta o approfondisce dati già disponibili; occorre la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, concreti e probatoriamente rilevanti.
- Gli elementi nuovi possono emergere anche da verifiche svolte nei confronti di soggetti terzi, purché tali informazioni non fossero conosciute dall’Ufficio al momento del primo accertamento e siano specificamente indicate nell’atto integrativo.
- Il richiamo a PVC e documenti già consegnati o conosciuti dal contribuente può rendere adeguata la motivazione dell’avviso, anche se tali documenti non vengono materialmente allegati nuovamente.
- In presenza di molteplici indizi concordanti sulla fittizietà delle operazioni, come incongruenze contabili, fatture duplicate, assenza di struttura del fornitore e anomalie nei pagamenti, l’Amministrazione può fondare l’accertamento su una prova presuntiva.
- Dopo che l’Ufficio ha fornito elementi seri e coerenti di sospetto circa l’inesistenza delle operazioni, il contribuente deve offrire una prova concreta dell’effettività delle prestazioni e dei pagamenti; la sola regolarità formale della contabilità non è sufficiente.
- La notifica è inesistente solo quando è completamente estranea allo schema legale; le irregolarità procedurali normalmente comportano nullità sanabile, in particolare quando il contribuente impugna tempestivamente l’atto dimostrando di averne avuto conoscenza.
- Gli accertamenti parziali possono essere autonomi rispetto ad accertamenti precedenti e non impediscono ulteriori riprese su fatti o componenti fiscali diversi, purché siano rispettati i presupposti dell’art. 41-bis.
- La mancata contestazione specifica di documenti extracontabili o di elementi probatori rilevanti può indebolire significativamente la difesa del contribuente.
- Le agevolazioni fiscali devono essere provate e mantenute nel rispetto di tutti i requisiti sostanziali e documentali; in mancanza, l’Amministrazione può recuperare il beneficio anche mediante accertamento integrativo quando emergano successivamente le violazioni.
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