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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Modello 730 - CAF - presentazione della dichiarazione al CAF - rilascio di apposita ricevuta - successiva omessa trasmissione della dichiarazione da parte del CAF - conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2009 relativa all'anno d'imposta 2008, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, addizionali e sanzioni, oltre al diniego del rimborso risultante dalla dichiarazione. Il contribuente sosteneva invece di aver consegnato tempestivamente la dichiarazione al CAF, ricevendone apposita ricevuta, e che la mancata trasmissione telematica all'Agenzia fosse imputabile esclusivamente al CAF. L'Agenzia deduceva inoltre che la prova della presentazione fosse costituita soltanto dalla ricevuta telematica dell'avvenuto invio e contestava il riconoscimento del rimborso come pronuncia ultra petita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione favorevole al contribuente, seppur con diversa motivazione. Ha ritenuto applicabili al Modello 730 gli artt. 13 e 15 del D.M. n. 164/1999, secondo i quali la dichiarazione si considera presentata quando il contribuente la consegna tempestivamente al CAF, che rilascia la ricevuta di presentazione. La successiva omissione della trasmissione telematica da parte del CAF non può quindi essere imputata al contribuente e non legittima l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione né la pretesa delle maggiori imposte fondata su tale omissione. È stato riconosciuto anche il diritto al rimborso di euro 5.563,00, senza una specifica condanna dell'Amministrazione al pagamento, non essendo stata disposta una condanna in tal senso dalla sentenza impugnata. La buona fede del contribuente non è stata ritenuta decisiva, poiché la dichiarazione doveva considerarsi oggettivamente presentata. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.M. n. 164/1999, artt. 13 e 15

    Per il Modello 730, la presentazione si perfeziona con la consegna della dichiarazione al CAF entro il termine previsto e con il rilascio della relativa ricevuta. La successiva trasmissione telematica all'Agenzia costituisce un adempimento a carico del CAF e non una condizione per imputare la presentazione al contribuente.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 3, commi 6, 9 e 10

    L'Agenzia aveva richiamato tali disposizioni per sostenere che la prova della presentazione fosse la comunicazione telematica di ricezione. La Commissione ha tuttavia ritenuto applicabile al Modello 730 la disciplina speciale del D.M. n. 164/1999.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 7-bis

    La responsabilità per l'omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione da parte del CAF deve essere fatta valere nei confronti del CAF, mediante le sanzioni previste per l'intermediario, e non trasferita sul contribuente che abbia adempiuto alla consegna.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Il contribuente aveva invocato i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede per escludere sanzioni e interessi. La decisione, tuttavia, ha fondato l'esito favorevole non sulla sola buona fede, ma sulla considerazione che la dichiarazione fosse stata validamente presentata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 17-bis

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia rispettivamente per contestare una presunta pronuncia ultra petita e per chiedere la maggiorazione delle spese. Tali censure non hanno modificato l'esito del giudizio.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 febbraio 2008

    La circolare è stata richiamata come conferma dell'interpretazione secondo cui, per il Modello 730, la ricevuta rilasciata dal CAF comprova l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando una dichiarazione Modello 730 viene consegnata tempestivamente a un CAF o a un professionista abilitato e il contribuente riceve la relativa ricevuta, la dichiarazione può considerarsi presentata anche se l'intermediario omette successivamente la trasmissione telematica.
  • Gli inadempimenti del CAF relativi alla trasmissione telematica non devono essere imputati al contribuente che abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo di consegna.
  • In una situazione analoga, è essenziale conservare la ricevuta rilasciata dal CAF, la copia della dichiarazione e ogni prova della consegna, poiché tali documenti consentono di dimostrare l'avvenuta presentazione.
  • L'Amministrazione dovrebbe indirizzare eventuali sanzioni per omessa o tardiva trasmissione verso il CAF o l'intermediario responsabile, anziché applicarle al contribuente incolpevole.
  • Il diritto al rimborso risultante dal Modello 730 può essere riconosciuto se la dichiarazione è considerata validamente presentata; tuttavia, il riconoscimento del diritto non implica necessariamente una condanna immediata dell'Amministrazione al pagamento, se questa non è stata specificamente richiesta o disposta.
  • La buona fede del contribuente può essere rilevante, ma in casi come questo l'argomento decisivo è l'avvenuto perfezionamento della presentazione mediante consegna al CAF e rilascio della ricevuta.

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