Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da un ex dipendente per vedere ammesso un credito di euro 26.691,42 a titolo di T.f.r., credito escluso dal tribunale per difetto di prova. Il giudice di merito aveva ritenuto insufficienti i documenti prodotti: alcune buste paga prive di sottoscrizione o di sigle riconducibili al datore di lavoro, un solo cedolino quietanzato dal lavoratore, i CUD 2008 e 2009 e la convocazione del Commissario giudiziale nel precedente concordato preventivo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 213 c.p.c., in relazione agli artt. 2709 c.c., 24 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la busta paga prodotta e i CUD, provenendo dall’imprenditore, avrebbero avuto efficacia probatoria nei suoi confronti e non sarebbero stati validamente contestati dalla curatela, oltre a richiamare la convocazione ex art. 171 l. fall. come ulteriore elemento dimostrativo del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la documentazione prodotta non era idonea a fornire prova certa del credito insinuato. In particolare, le buste paga prive dei requisiti formali previsti dalla l. n. 4/1953 non hanno piena efficacia probatoria verso il fallimento; i CUD, pur essendo documenti fiscali riferiti al rapporto di lavoro, sono inopponibili al curatore in sede di accertamento del passivo, che opera come terzo rispetto al fallito e ai creditori, salvo il diverso caso in cui agisca come successore nella gestione di rapporti già in capo al fallito; infine, la convocazione del Commissario giudiziale nel concordato preventivo precedente non prova di per sé l’esistenza e l’entità del credito in mancanza di una fase di accertamento del passivo in quella procedura. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la curatela non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il credito deve essere provato dal creditore opponente.
la sola convocazione del commissario giudiziale nel concordato preventivo non vale come prova dell’esistenza o quantificazione del credito in sede fallimentare.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio; la Corte conferma che il credito insinuato deve essere provato dal creditore.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte reputa corretta la valutazione del tribunale sulla loro inidoneità.
richiamato nella doglianza, ma non ritenuto decisivo ai fini della prova del credito.
le scritture contabili e documenti assimilati hanno efficacia probatoria tra imprenditori, ma non sono opponibili al curatore in sede di accertamento del passivo come a un terzo.
gli atti privi di data certa non sono opponibili al curatore fallimentare in sede di verifica del passivo.
richiamato per ribadire che l’efficacia probatoria delle scritture contabili opera nel rapporto tra imprenditori, non verso il curatore quale organo della procedura.
art. 24 Cost.
menzionato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, senza incidere sull’esito della decisione.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione sul punto probatorio.
art. 1, secondo comma, l. 4/1953
le buste paga, per avere piena efficacia probatoria, devono recare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro.
art. 31, primo comma, l. fall.
il curatore può assumere una posizione successoria nella gestione del patrimonio del fallito, ma non quando opera come organo della procedura nell’accertamento del passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica dello stato passivo il creditore opponente deve fornire prova certa del credito insinuato; la mera allegazione documentale non basta se i documenti sono intrinsecamente inidonei a dimostrarlo.
- Le buste paga prive della firma, sigla o timbro del datore di lavoro non hanno, da sole, piena efficacia probatoria del credito vantato dal lavoratore verso il fallimento.
- I CUD e, più in generale, le scritture o certificazioni formate in ambito imprenditoriale possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori, ma non sono automaticamente opponibili al curatore fallimentare, che nel passivo opera come terzo rispetto al fallito e ai creditori.
- L’inserimento di un credito nell’elenco utilizzato per la convocazione del commissario giudiziale nel concordato preventivo non equivale ad accertamento del credito e non ne prova l’esistenza o l’ammontare nel successivo fallimento.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla valutazione delle prove è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente applicato le regole legali di efficacia probatoria dei documenti prodotti.
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