Cassazione Civile, Ordinanza n. 02515/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato dinanzi ai giudici tributari due avvisi di accertamento a lui notificati, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta 2004 e 2005, oltre 2,6 milioni di euro e quasi 900 mila euro, assumendo che si trattasse di utili extracontabili distribuiti pro quota al socio di una società a ristretta base sociale, ai sensi dell'art. 47 TUIR. Gli avvisi personali derivavano da precedenti accertamenti emessi nei confronti della società, che aveva prodotto utili extracontabili per importi rilevanti. Il contribuente ha sostenuto l'illegittimità degli atti societari e, di riflesso, degli accertamenti emessi nei suoi confronti. In cassazione ha articolato due motivi: (1) nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione e omessa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, con riferimento agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici tributari applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ritenendola erroneamente una presunzione legale e non una semplice presunzione, e per non avere l'Ufficio provato la mancata distribuzione o l'inesistenza dei maggiori utili a monte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non indicava in modo puntuale quali questioni la sentenza di appello avrebbe omesso di esaminare. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la decisione passata in giudicato nel giudizio promosso contro gli avvisi societari si era chiusa per una ragione di rito, ossia per difetto di legittimazione processuale del soggetto che aveva proposto il ricorso della società, senza alcun accertamento di merito sulla fondatezza degli accertamenti. In tale situazione il socio poteva comunque contestare gli accertamenti a lui notificati, ma nel caso concreto il motivo non metteva in discussione l'esistenza degli utili extracontabili della società, limitandosi a censurare la regola giurisprudenziale della presunzione di distribuzione ai soci nelle società a ristretta base, regola che la Corte ha ribadito come consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle somme previste dall'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della presunzione di imputazione ai soci degli utili distribuiti
invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
invocato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di carenza motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi
richiamato per contestare l'uso della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
richiamato per contestare la qualificazione della presunzione come regola legale anziché semplice presunzione
utilizzato per dichiarare inammissibile il secondo motivo in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato
richiamato per la proposta di decisione accelerata del ricorso
richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente
base per la condanna al pagamento delle somme aggiuntive disposte in dispositivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di difetto di motivazione deve essere specifica: è necessario indicare puntualmente quali questioni decisive siano state realmente omesse dalla sentenza impugnata, non essendo sufficiente richiamare in modo generico le doglianze svolte nei gradi di merito.
- Quando la decisione resa nel giudizio relativo all'accertamento societario si sia chiusa per ragioni di rito, senza accertare nel merito l'esistenza dei maggiori utili, tale esito non fa stato nei confronti del socio destinatario dell'accertamento personale.
- In tema di società di capitali a ristretta base sociale, permane la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva prova contraria del contribuente; non è necessaria la prova di una presunzione legale, essendo sufficiente l'applicazione della regola giurisprudenziale consolidata.
- Il socio che impugni l'accertamento a lui notificato può contestare sia l'esistenza dei maggiori utili a monte sia la loro distribuzione, ma non può limitarsi a censurare in astratto la regola presuntiva senza aggredire il dato fattuale dell'utile extracontabile societario.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile anche quando la censura contrasti con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
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