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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31076/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Lo straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998; il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre profili: 1) violazione dell'art. 16 d.lgs. 286/1998, perché il giudice di pace avrebbe ignorato la pendenza del giudizio di cassazione sulla sentenza penale che aveva disposto l'espulsione come misura sostitutiva della pena, con successiva revoca da parte della Corte d'appello in sede di rinvio; 2) errata applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e omessa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 286/1998, per non avere valutato complessivamente la posizione dello straniero e la qualità di soggiornante di lungo periodo, con conseguente mancato accertamento della pericolosità; 3) violazione e/o omessa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per non avere considerato l'asserita sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari e per non avere esaminato compiutamente la situazione personale complessiva. La Prefettura intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che, trattandosi di provvedimento di espulsione obbligatorio e vincolato, il giudice ordinario investito dell'opposizione può verificare solo la ricorrenza, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno per mancata richiesta, revoca, annullamento o mancato tempestivo rinnovo, mentre ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento amministrativo spetta al giudice amministrativo. Poiché le censure miravano in sostanza a contestare il merito del procedimento amministrativo che aveva condotto al decreto di espulsione, esse sono state reputate estranee al sindacato del giudice ordinario e quindi inammissibili; inoltre il ricorso è stato giudicato non autosufficiente e privo di specificità anche rispetto alla recente modifica dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 richiamata in memoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata costituzione dell'intimata, e senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo per esenzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    costituisce il fondamento del decreto di espulsione prefettizio impugnato; nel giudizio di opposizione il controllo del giudice ordinario resta limitato ai presupposti formali e attuali dell'espulsione

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    indica il rimedio giurisdizionale davanti al giudice di pace contro il decreto di espulsione

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto di espulsione

  • art. 16 d.lgs. 286/1998

    non è stata ritenuta violata, perché le doglianze attengono alla vicenda penale e amministrativa sottostante, estranea al sindacato del giudice ordinario sull'espulsione prefettizia

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    non consente, nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio, una valutazione complessiva del merito amministrativo della posizione dello straniero oltre i presupposti vincolati dell'espulsione

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    la sua mancata applicazione non è scrutinabile nel giudizio ordinario di opposizione se implica il controllo della legittimità amministrativa del provvedimento

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    la relativa deduzione sui motivi umanitari è stata ritenuta inammissibile perché investe il merito del procedimento amministrativo e difetta di autosufficienza

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato in memoria; la Corte osserva che la novella è successiva alla decisione e, comunque, la doglianza difetta di specificità per mancanza di allegazione dei fatti rilevanti e della loro deduzione nei gradi di merito

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma sul procedimento camerale non partecipato in Cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non applicato perché il processo risultava esente

  • Cass., Sez. U, 16/10/2006, n. 22217

    richiamata come precedente di principio secondo cui il giudice ordinario non può sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, riservata al giudice amministrativo, e non sussiste pregiudizialità necessaria tra i due giudizi

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione prefettizio, il giudice ordinario ha un controllo limitato alla verifica dei presupposti vincolati dell'atto al momento della sua adozione, e non può scrutinare la legittimità del procedimento amministrativo che lo ha determinato.
  • Le censure che investono il merito della decisione amministrativa o la legittimità del decreto di espulsione appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono inammissibili se proposte come motivi di ricorso contro la decisione del giudice ordinario.
  • La deduzione di norme o situazioni personali idonee a escludere o limitare l'espulsione deve essere specifica, autosufficiente e accompagnata dall'indicazione dei fatti storici rilevanti e della loro tempestiva allegazione nei gradi di merito.
  • La sopravvenienza di questioni normative richiamate in memoria non sana la carenza originaria di specificità del ricorso, né consente alla Cassazione di colmare lacune fattuali non dedotte in modo compiuto.
  • Quando l'Amministrazione intimata non si costituisce, la Corte può dichiarare la compensazione implicita delle spese; se il processo è esente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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