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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32894/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato "N.L.P." (non luogo a provvedere) respecto al ricorso contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione di legge (artt. vari) e, soprattutto, omessa motivazione: il verbale d'udienza era in gran parte manoscritto e limitato alla constatazione che "nessuno è comparso" e che l'avv. Peresson era regolarmente citata; risultava la nomina di un difensore d'ufficio (avv. Capobianco) che si era rimesso, e quindi la dichiarazione di "N.L.P." senza alcuna esplicitazione dell'iter logico-giuridico. Inoltre si censurava che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata effettuata solo al difensore e non al ricorrente, il quale avrebbe dovuto partecipare in videoconferenza essendo sottoposto al regime di 41-bis, e che il giudice avrebbe dovuto comunque decidere sull'istanza anche in assenza delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio totale di motivazione: l'ordinanza impugnata era priva di motivazione comprensibile e dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano affinché il giudice di merito pronunci nuovamente con adeguata motivazione e con la verifica delle questioni procedurali rilevanti (notifiche, partecipazione in videoconferenza, nomina del difensore).

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115

    Regola i ricorsi contro le ordinanze che decidono sul rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per cassazione è proponibile per violazione di legge, comprensiva del vizio totale di motivazione.

  • l. n. 150 del 2011 (art. 14?)

    Normativa richiamata dal ricorrente tra le disposizioni rilevanti per il patrocinio a spese dello Stato; dalla decisione non emerge un'interpretazione sostanziale diversa rispetto alla censura generale sulla motivazione.

  • art. 127 cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione a profili di notificazione e comunicazioni processuali; la Corte non ha risolto il merito della presunta irregolare notificazione perché ha annullato per mancanza di motivazione.

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme di procedura civile pertinenti; la Corte ha valutato come prevalente il vizio di motivazione rispetto ad altre censure tecniche.

  • art. 309 cod. proc. civ.

    Ricondotto tra le norme interessate dalle censure (probabilmente in tema di udienza e partecipazione), ma la Corte ha annullato per mancanza di motivazione senza esprimersi sul merito dell'applicazione di questa norma.

  • art. 181 cod. proc. civ.

    Citata tra le disposizioni processuali rilevanti; la decisione sottolinea che l'assenza di una motivazione scritta impedisce di valutare la corretta applicazione di norme procedurali.

  • disp. att. cod. proc. civ. artt. 45-bis e 146-bis

    Norme di raccordo/procedure speciali richiamate dal ricorrente; la Corte non ha fornito una lettura concreta di tali norme perché ha annullato per difetto motivazionale.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la nomina di difensore d'ufficio quando il difensore nominato non è reperibile; nella vicenda il verbale attesta la nomina del difensore d'ufficio (avv. Capobianco) che si è rimesso, ma la Corte ha ritenuto che resta necessaria una motivazione che chiarisca le scelte processuali compiute.

  • regime 41-bis ordinamento penitenziario

    Situazione detentiva del ricorrente che giustificava la partecipazione in videoconferenza e sollevava questioni sulla corretta notificazione; la Corte non ha deciso sul punto ma ha rimandato al Tribunale di sorveglianza in cui dovranno essere chiariti tali aspetti.

Massime di principio

  • La mancata o insufficiente motivazione di un provvedimento che decide su istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è motivo idoneo di ricorso per cassazione per violazione di legge (vizio totale di motivazione).
  • Se il verbale d'udienza si limita a formule sterili (es. "nessuno è comparso", nomina di difensore e dichiarazione "N.L.P.") senza esporre l'iter logico-giuridico, il provvedimento è annullabile: il giudice deve rendere comprensibile la catena argomentativa.
  • Questioni procedurali quali notifiche al ricorrente, partecipazione via videoconferenza per detenuti in 41-bis e nomina del difensore vanno espressamente affrontate e motivate nel provvedimento di merito; se non lo sono, la decisione può essere cassata per carenza motivazionale.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su patrocinio a spese dello Stato è limitato a violazioni di legge, ma il vizio totale di motivazione rientra in tali violazioni e consente alla Corte di Cassazione di annullare il provvedimento quando l'apparato argomentativo è del tutto mancante o incomprensibile.
  • Annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice di merito può essere disposto quando il vizio è tale da richiedere un nuovo esame con motivazione adeguata; il giudice di merito dovrà quindi rideterminare la posizione tenendo conto delle questioni procedurali e sostanziali sollevate.

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