Cassazione Penale, Sentenza n. 32894/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato "N.L.P." (non luogo a provvedere) respecto al ricorso contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione di legge (artt. vari) e, soprattutto, omessa motivazione: il verbale d'udienza era in gran parte manoscritto e limitato alla constatazione che "nessuno è comparso" e che l'avv. Peresson era regolarmente citata; risultava la nomina di un difensore d'ufficio (avv. Capobianco) che si era rimesso, e quindi la dichiarazione di "N.L.P." senza alcuna esplicitazione dell'iter logico-giuridico. Inoltre si censurava che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata effettuata solo al difensore e non al ricorrente, il quale avrebbe dovuto partecipare in videoconferenza essendo sottoposto al regime di 41-bis, e che il giudice avrebbe dovuto comunque decidere sull'istanza anche in assenza delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio totale di motivazione: l'ordinanza impugnata era priva di motivazione comprensibile e dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano affinché il giudice di merito pronunci nuovamente con adeguata motivazione e con la verifica delle questioni procedurali rilevanti (notifiche, partecipazione in videoconferenza, nomina del difensore).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Regola i ricorsi contro le ordinanze che decidono sul rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per cassazione è proponibile per violazione di legge, comprensiva del vizio totale di motivazione.
l. n. 150 del 2011 (art. 14?)
Normativa richiamata dal ricorrente tra le disposizioni rilevanti per il patrocinio a spese dello Stato; dalla decisione non emerge un'interpretazione sostanziale diversa rispetto alla censura generale sulla motivazione.
Norma richiamata in relazione a profili di notificazione e comunicazioni processuali; la Corte non ha risolto il merito della presunta irregolare notificazione perché ha annullato per mancanza di motivazione.
Richiamato tra le norme di procedura civile pertinenti; la Corte ha valutato come prevalente il vizio di motivazione rispetto ad altre censure tecniche.
Ricondotto tra le norme interessate dalle censure (probabilmente in tema di udienza e partecipazione), ma la Corte ha annullato per mancanza di motivazione senza esprimersi sul merito dell'applicazione di questa norma.
Citata tra le disposizioni processuali rilevanti; la decisione sottolinea che l'assenza di una motivazione scritta impedisce di valutare la corretta applicazione di norme procedurali.
disp. att. cod. proc. civ. artt. 45-bis e 146-bis
Norme di raccordo/procedure speciali richiamate dal ricorrente; la Corte non ha fornito una lettura concreta di tali norme perché ha annullato per difetto motivazionale.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di difensore d'ufficio quando il difensore nominato non è reperibile; nella vicenda il verbale attesta la nomina del difensore d'ufficio (avv. Capobianco) che si è rimesso, ma la Corte ha ritenuto che resta necessaria una motivazione che chiarisca le scelte processuali compiute.
regime 41-bis ordinamento penitenziario
Situazione detentiva del ricorrente che giustificava la partecipazione in videoconferenza e sollevava questioni sulla corretta notificazione; la Corte non ha deciso sul punto ma ha rimandato al Tribunale di sorveglianza in cui dovranno essere chiariti tali aspetti.
Massime di principio
- La mancata o insufficiente motivazione di un provvedimento che decide su istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è motivo idoneo di ricorso per cassazione per violazione di legge (vizio totale di motivazione).
- Se il verbale d'udienza si limita a formule sterili (es. "nessuno è comparso", nomina di difensore e dichiarazione "N.L.P.") senza esporre l'iter logico-giuridico, il provvedimento è annullabile: il giudice deve rendere comprensibile la catena argomentativa.
- Questioni procedurali quali notifiche al ricorrente, partecipazione via videoconferenza per detenuti in 41-bis e nomina del difensore vanno espressamente affrontate e motivate nel provvedimento di merito; se non lo sono, la decisione può essere cassata per carenza motivazionale.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su patrocinio a spese dello Stato è limitato a violazioni di legge, ma il vizio totale di motivazione rientra in tali violazioni e consente alla Corte di Cassazione di annullare il provvedimento quando l'apparato argomentativo è del tutto mancante o incomprensibile.
- Annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice di merito può essere disposto quando il vizio è tale da richiedere un nuovo esame con motivazione adeguata; il giudice di merito dovrà quindi rideterminare la posizione tenendo conto delle questioni procedurali e sostanziali sollevate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32834/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32835/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32836/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32839/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32840/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →