Cassazione Civile, Ordinanza n. 04744/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui veniva irrogata a una proprietaria di veicolo una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, consistente nell’aver lasciato il veicolo in sosta oltre il tempo consentito in un’area a pagamento. L’ordinanza veniva opposta davanti al Giudice di pace dalla destinataria della sanzione e anche da un avvocato che si dichiarava conducente del veicolo, ritenendosi solidalmente obbligato. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione dell’avvocato per difetto di legittimazione passiva, confermava l’ordinanza nei confronti della destinataria e condannava entrambi alle spese. Il Tribunale respingeva l’appello. In cassazione i ricorrenti proponevano sei motivi: 1) violazione dell’art. 429 c.p.c. per asserita lettura del solo dispositivo e non della motivazione; 2) violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 per irregolare costituzione dell’amministrazione in primo grado a mezzo di un agente di polizia locale privo di delega scritta; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese; 4) violazione dell’art. 196 c.d.s. e dell’art. 6 l. 689/1981, sostenendo la legittimazione dell’avvocato quale conducente e obbligato in solido; 5) violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 per mancata notificazione alla destinataria del decreto di fissazione udienza e per mancato rilascio di nuova procura; 6) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per mancata pronuncia sul merito secondo diritto. La Corte rilevava anzitutto un vizio di notificazione del ricorso alla Prefettura presso l’Avvocatura Distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato; poi, esaminando il merito processuale, riteneva che il ricorso fosse inammissibile perché molte censure erano mera riproposizione dei motivi di appello e perché il motivo centrale non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di legittimazione dell’avvocato a impugnare l’ordinanza emessa solo nei confronti della proprietaria. La Corte ribadiva inoltre che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione è legittimato solo il destinatario del provvedimento, mentre l’eventuale regresso verso altri coobbligati integra un mero interesse di fatto. Il quinto motivo, riferito alla posizione della destinataria, non veniva esaminato perché il ricorso di costei era da considerarsi rinunciato. Il terzo motivo sulle spese era dichiarato generico e privo di specificità. Nel dispositivo la Corte dichiarava estinto il giudizio di legittimità limitatamente alla ricorrente che aveva rinunciato, dichiarava inammissibile il ricorso dell’avvocato e lo condannava al pagamento di una pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente alla posizione della ricorrente che ha rinunciato al ricorso, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato che aveva impugnato la sentenza di appello. Ha inoltre condannato quest’ultimo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
consente alla parte che sia avvocato di stare in giudizio personalmente.
richiamato quale parametro sulla liquidazione delle spese di lite.
consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e l’impugnazione risulta defatigatoria; la misura ha funzione deterrente e sanzionatoria.
richiamato nel motivo di ricorso che lamentava omessa pronuncia.
richiamato nel motivo di ricorso che lamentava decisione non conforme a diritto.
la nullità della notificazione del ricorso è sanabile mediante rinnovazione entro termine perentorio.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mera riproduzione dei motivi di appello non è sufficiente.
comma 1; comma 2; comma 3
disciplina la proposta di definizione accelerata e gli effetti della rinuncia di una delle parti; se la decisione è conforme alla proposta possono applicarsi le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la previsione non si applica alla parte che ha rinunciato, per il suo carattere eccezionale.
commi 8 e 9; comma 10, lettera b
nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il destinatario del provvedimento è il solo legittimato a impugnare; la convalida del provvedimento può intervenire nei confronti dell’ingiunto in caso di mancata comparizione.
art. 196 d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità solidale del conducente; la Corte ribadisce che la solidarietà non attribuisce di per sé legittimazione processuale all’opposizione se il soggetto non è destinatario dell’ingiunzione.
richiamato quale base dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione.
richiamato nel motivo che contestava la mancata lettura della motivazione in udienza.
richiamato come norma processuale applicabile all’opposizione a sanzione amministrativa; il ricorso lamentava la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza e profili di regolare costituzione dell’amministrazione.
artt. 11 e 18, R.D. n. 1611 del 1933
indicano la necessaria notificazione degli atti diretti allo Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non presso l’Avvocatura Distrettuale.
art. 1, R.D. n. 1612 del 1933
richiamato come regolamento di esecuzione per il luogo di notificazione degli atti all’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la legittimazione ad agire spetta solo al destinatario formale del provvedimento sanzionatorio; il soggetto eventualmente obbligato in solido o esposto a regresso non ha, per ciò solo, una legittimazione processuale autonoma, perché il suo è un mero interesse di fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specificamente riferite alla sentenza impugnata o si limitano a riprodurre i motivi di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione di secondo grado.
- In presenza di una nullità della notificazione del ricorso, la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. è astrattamente possibile, ma può essere omessa quando risulti evidente l’inutilità dell’adempimento perché il ricorso è comunque destinato all’inammissibilità.
- La solidarietà passiva nella violazione amministrativa non equivale a legittimazione processuale all’opposizione: la qualità di conducente o di coobbligato non basta se l’ordinanza è stata emessa solo nei confronti di altro soggetto.
- La censura sulle spese di lite deve indicare in modo preciso quali voci siano state illegittimamente liquidate e perché; la mera doglianza generica o la ripetizione dell’appello non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.; l’ulteriore contributo unificato non si applica alla parte che abbia validamente rinunciato al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale.
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