Cassazione Civile, Ordinanza n. 00730/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un precedente giudizio relativo alla validità di un contratto quadro in materia di servizi di investimento. In sede di ricorso per cassazione, era stata dedotta la violazione dell'art. 23 del t.u.f. sostenendo che la forma scritta del contratto quadro non potesse essere surrogata da comportamenti concludenti e che fosse necessaria anche la sottoscrizione dell'intermediario; nella memoria illustrativa, inoltre, era stato aggiunto il profilo della mancata prova della consegna al cliente di un esemplare del contratto, richiamando Cass. S.U. n. 898/2018. Con il successivo ricorso per revocazione dell'ordinanza di rigetto, il ricorrente ha denunciato un errore di fatto della Corte, assumendo che l'ordinanza impugnata avesse supposto, contro gli atti, la consegna del contratto quadro al momento della sottoscrizione, mentre il documento sarebbe stato prodotto solo in primo grado. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso. La Corte ha però rilevato che il ricorso per revocazione confondeva il contenuto del ricorso per cassazione con quello della memoria illustrativa: il motivo originario riguardava solo il perfezionamento del contratto e la non surrogabilità della forma scritta mediante comportamenti concludenti, non anche la questione della consegna di copia del contratto. Inoltre, l'omesso esame di una memoria non integra di regola errore revocatorio, salvo che la memoria sia decisiva e il mancato esame determini un'insanabile illogicità della decisione, evenienza qui esclusa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che non fosse stato dedotto alcun errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. L'asserito errore atteneva infatti alla lettura/interpretazione dei motivi del precedente ricorso per cassazione e alla considerazione di elementi contenuti nella memoria illustrativa o negli atti di merito, profili che non integrano errore di fatto autonomo e decisivo incidente sulla sentenza di legittimità. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio; la Corte ha inoltre escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. per difetto di temerarietà o mala fede grave.
Norme richiamate
La forma scritta del contratto quadro nei servizi di investimento è requisito rilevante ai fini del suo perfezionamento; la decisione richiama il tema della sottoscrizione del cliente e della consegna di un esemplare del contratto, ma chiarisce che la questione della consegna non era oggetto del motivo di ricorso per cassazione rilevante ai fini della revocazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo originario del ricorso per cassazione era stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, e non come contestazione dell'avvenuta consegna del contratto.
La revocazione della sentenza/ordinanza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto rilevante, autonomo e decisivo, incidente sulla decisione di legittimità; non basta una diversa lettura dei motivi o l'omesso esame di elementi estranei al thema decidendum del ricorso.
È richiamata la proposta di definizione in camera di consiglio per inammissibilità.
La Corte richiama il requisito della forma in senso funzionale, distinguendo tra redazione scritta, sottoscrizione dell'investitore e consegna di un esemplare del contratto.
La condanna per responsabilità aggravata è esclusa perché il ricorso, pur inammissibile, non è stato ritenuto temerario né sorretto da mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza tipica della soccombenza/inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione dell'ordinanza o sentenza di cassazione, l'errore di fatto deve riguardare un fatto interno al giudizio di legittimità, risultare autonomo rispetto alla decisione impugnata e avere carattere decisivo; non è sufficiente lamentare una diversa interpretazione dei motivi di ricorso.
- Non costituisce errore revocatorio l'asserito travisamento del contenuto del ricorso per cassazione quando la censura in revocazione finisca per introdurre profili tratti dalla memoria illustrativa o da atti di merito non devoluti con il ricorso originario.
- La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale è strumento di illustrazione e approfondimento delle questioni già poste, e non può essere usata per introdurre nuove allegazioni tardive; il suo omesso esame può rilevare solo se la memoria contenga un elemento decisivo idoneo a determinare una decisione diversa.
- Nel contenzioso sui contratti quadro di servizi di investimento, la Corte richiama la distinzione tra requisito formale del contratto, sottoscrizione dell'investitore e consegna di un esemplare, ma tale profilo può rilevare solo se effettivamente dedotto nei motivi di impugnazione.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede una condotta processuale temeraria o connotata da mala fede o colpa grave; l'inammissibilità del ricorso, da sola, non basta.
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