Cassazione Civile, Ordinanza n. 29854/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva confermato il decreto di espulsione prefettizio. In fatto, il giudice di merito aveva escluso l'operatività del divieto di espulsione previsto per lo straniero coniugato con cittadino italiano o comunitario, ritenendo non provata la convivenza effettiva con la moglie, cittadina rumena, e non dimostrata l'autenticità del vincolo matrimoniale; inoltre aveva valorizzato i precedenti penali in materia di stupefacenti per affermare la pericolosità sociale. Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato il suo diritto all'unità familiare e il fatto che, essendo coniugato con una cittadina comunitaria, avrebbe diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del d.lgs. 30/2007 anche senza convivenza; ha inoltre lamentato che il giudice non avrebbe verificato l'attualità della pericolosità sociale, limitandosi a recepire il giudizio del Prefetto e a richiamare i soli precedenti penali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudizio aveva ad oggetto il decreto di espulsione e non il diniego di permesso di soggiorno, che segue un distinto procedimento amministrativo e un diverso rimedio giurisdizionale. Ha poi affermato che, ai fini dell'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. immigrazione, l'ostacolo all'espulsione è dato dalla convivenza effettiva con il coniuge italiano o comunitario, non dal mero rapporto di coniugio; nel caso concreto, l'accertamento di fatto del giudice di pace sull'assenza di convivenza effettiva e sull'insussistenza di prova dell'autenticità del matrimonio non era stato specificamente censurato. Quanto alla pericolosità sociale, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi, essendo i precedenti penali stati richiamati solo ad abundantiam e non come autonoma ragione di espulsione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
convivenza effettiva con il coniuge di nazionalità italiana (o comunitaria), non il mero rapporto di coniugio
Il divieto di espulsione opera solo se lo straniero convive effettivamente con il coniuge italiano o comunitario; il solo vincolo matrimoniale non è sufficiente.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il diritto al soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, ma la Corte precisa che tale tema attiene a un autonomo procedimento sul permesso di soggiorno, non al giudizio sull'espulsione.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
È indicato come norma che disciplina l'impugnazione del provvedimento negativo sul permesso di soggiorno, in un procedimento diverso da quello sull'espulsione.
È richiamato quale disposizione cui rinvia l'art. 30, comma 6, t.u. immigrazione per l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Sono le norme processuali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché il processo risulta esente.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il decreto di espulsione dello straniero, non può essere introdotta surrettiziamente la questione del diritto al permesso di soggiorno, perché si tratta di un procedimento autonomo con diverso oggetto e diverso rimedio impugnatorio.
- Ai fini del divieto di espulsione previsto per il familiare di cittadino italiano o dell'Unione, il requisito decisivo è la convivenza effettiva con il coniuge, non il mero stato civile di coniugato.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di convivenza effettiva o la mancata prova dell'autenticità del vincolo familiare, tale accertamento deve essere specificamente censurato in cassazione; altrimenti il motivo è infondato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la circostanza contestata sia stata richiamata solo ad abundantiam e non costituisca autonoma base decisoria.
- La deduzione di una diversa e attuale valutazione della pericolosità sociale non è scrutinabile se non incide sulla reale ragione posta dal giudice a fondamento della decisione impugnata.
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