Cassazione Civile, Ordinanza n. 15251/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione gli importi percepiti dal contribuente a titolo di pensione erogata dalla N.A.T.O., per un maggior reddito imponibile pari a euro 65.400,80. Il contribuente aveva sostenuto che tali somme avessero natura di retribuzione differita, collegate al rapporto di lavoro prestato presso l'organizzazione internazionale, e che dovessero beneficiare dell'esenzione fiscale prevista per gli stipendi ed emolumenti corrisposti ai civili impiegati presso i quartieri generali interalleati. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che l'esenzione si applichi solo durante il rapporto di lavoro e non alle pensioni successive alla cessazione. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, dell'art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 1 e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente qualificato come pensione, e quindi come imponibile, ciò che invece sarebbe una retribuzione differita non tassabile; ha anche lamentato che la CTR non si fosse pronunciata adeguatamente sulla natura del trattamento di quiescenza N.A.T.O.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 è norma speciale di stretta interpretazione e consente l'esenzione solo per gli stipendi e gli emolumenti corrisposti al personale civile in costanza di rapporto di lavoro, non anche per le pensioni erogate dopo la cessazione del rapporto. Ha inoltre richiamato il regolamento pensionistico delle organizzazioni coordinate e la disciplina internazionale di riferimento, dai quali emerge che le pensioni sono tassabili secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario. La Corte ha quindi deciso la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dal ricorrente per violazione di legge.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962
Prevede l'esenzione fiscale solo per i redditi derivanti da stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza di rapporto, con interpretazione restrittiva e non estensibile alle pensioni.
art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente come norma applicabile alla qualificazione reddituale delle somme percepite.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina fiscale invocata.
art. 42 del Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate"
"la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese"
Le pensioni sono tassabili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la legislazione fiscale nazionale.
Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951
Richiamato come fonte internazionale che esenta i soli salaries and emoluments, senza menzionare le pensioni.
Convenzione di Londra del 1951
Richiamata come fonte internazionale priva di riferimento alle pensioni tra i redditi esenti.
Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952
Richiamato come fonte internazionale che non contempla esenzioni fiscali per le pensioni.
Consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o esclusioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal testo normativo.
- L'esenzione riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente percepiti in costanza di rapporto presso un'organizzazione internazionale non si estende automaticamente alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto, anche se collegate al medesimo impiego.
- Ai fini fiscali, la qualifica di pensione conserva una propria autonomia rispetto ai redditi di lavoro dipendente: l'equiparazione tra le due categorie opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge e non consente di applicare per analogia un'esenzione prevista per gli stipendi.
- Quando la disciplina internazionale e quella regolamentare prevedono che le pensioni siano tassabili nello Stato di residenza del beneficiario, la normativa interna speciale va letta in modo coerente con tale assetto, salvo una diversa previsione espressa.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.
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