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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20262/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia trae origine da una condanna, in grado di appello davanti alla Corte dei conti, al pagamento di oltre 474 mila euro a titolo di danno erariale in favore del Ministero dello sviluppo economico. Il danno era stato ricondotto ai costi sostenuti per interventi di modifica su una nave della classe FREMM e su altre unità navali, relativi alla diversa organizzazione degli spazi di bordo per mense, quadrati e camerini di ufficiali, sottufficiali, equipaggio e comandanti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti incentrati formalmente sulla dedotta violazione dei limiti esterni della giurisdizione: 1) invasione della sfera riservata al Governo e al Parlamento, per avere la Corte dei conti distinto tra modifiche utili e arbitrarie e valutato la riduzione del danno in relazione ai miglioramenti ottenuti; 2) invasione della sfera riservata al Capo di Stato maggiore della Marina e al Parlamento, per avere sindacato una scelta rientrante nella distinzione tra valutazione dell’esigenza operativa e valutazione tecnico-amministrativa; 3) violazione dei limiti esterni e delle garanzie difensive per non aver ammesso la partecipazione personale all’udienza in ragione dell’emergenza Covid; 4) violazione dei limiti esterni e delle norme processuali per non aver attribuito valore probatorio ai verbali di indagini difensive e per aver ritenuto inattendibili le testimonianze; 5) violazione delle norme sul danno risarcibile e della compensatio lucri cum damno, assumendo che non vi fosse alcun danno perché la spesa avrebbe prodotto una miglioria patrimoniale equivalente al costo; 6) invasione della sfera del legislatore e sindacato su un’attività conforme a un regime speciale e a fonti internazionali e legislative sul programma FREMM e sull’OCCAR.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, pur formulati come violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà censurassero valutazioni di merito, di interpretazione e applicazione della legge, o comunque errores in procedendo/in iudicando non scrutinabili nel giudizio di legittimità sulle sentenze della Corte dei conti. Ha affermato che il giudice contabile non ha invaso la sfera riservata all’amministrazione o al legislatore, ma si è limitato a verificare la legittimità dell’azione amministrativa, la necessità delle spese, la conformità al pubblico interesse e il rapporto tra costi e obiettivi, accertando così i presupposti del danno erariale. Ha inoltre rilevato che la riduzione del danno operata dalla Corte dei conti in ragione dell’utilità parziale delle modifiche e del concorso causale di altri soggetti rientrava nei poteri di accertamento del pregiudizio effettivo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese per la natura formale della parte pubblica costituita.

Norme richiamate

  • art. 85, comma 3, lett. d), d.l. n. 18/2020

    art. 85, comma 3, lett. d)

    è richiamato come base del limite numerico di persone consentite in aula durante l’emergenza sanitaria

  • art. 6 CEDU

    la pubblicità dell’udienza è richiamata, ma la Corte osserva che la garanzia assume rilievo nel processo penale e che, in appello, era comunque stata rispettata in primo grado

  • art. 91 c.g.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della partecipazione personale e del rinvio d’ufficio, ma la Corte non ne ravvisa violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 95 c.g.c.

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo in relazione all’apprezzamento delle prove e alla giurisdizione contabile

  • art. 391-bis c.g.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo in relazione alla valutazione dei verbali di indagini difensive

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice contabile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di danno come conseguenza immediata e diretta

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma generale sul risarcimento del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di criteri di liquidazione del danno

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla Corte come parametro di legalità, economicità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali

  • D.Lgs. 66/2010

    richiamato dal ricorrente quale quadro dell’ordinamento militare e della ripartizione delle competenze interne

  • L. 18 febbraio 1997, n. 25

    richiamata dal ricorrente come fonte originaria della bipartizione di competenze nell’ordinamento militare

  • L. 15 novembre 2020, n. 348

    richiamata dal ricorrente in relazione alla ratifica di un trattato internazionale e al regime del programma FREMM

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 95

    richiamata dal ricorrente quale base legislativa speciale del programma FREMM

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli vizi di eccesso o difetto assoluto di giurisdizione; non consente di riesaminare errores in procedendo o errores in iudicando.
  • Non vi è sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione quando il giudice contabile verifica se una spesa pubblica sia stata sostenuta nel rispetto della legalità sostanziale, dell’economicità, dell’efficacia e del buon andamento, anche accertando se lo strumento impiegato sia adeguato o esorbitante rispetto al fine pubblico.
  • La Corte dei conti può valutare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini istituzionali e il rapporto tra costi sostenuti e obiettivi conseguiti, senza sostituirsi all’amministrazione nelle mere valutazioni di opportunità.
  • La ricostruzione del danno erariale può tener conto dell’utilità parziale dell’attività svolta e del concorso causale di altri soggetti, purché resti ferma l’individuazione del pregiudizio effettivamente arrecato all’erario.
  • Le censure sulla partecipazione all’udienza, sull’apprezzamento delle prove e sulla quantificazione del danno attengono, di regola, a vizi di merito o processuali e non integrano di per sé violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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