Cassazione Penale, Ordinanza n. 04839/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguarda un direttore responsabile di un quotidiano tratto a giudizio per omesso controllo su un articolo ritenuto diffamatorio, pubblicato con una fotografia di un soggetto estraneo alla vicenda ma collegata a un'altra persona arrestata, così da attribuire ingiustamente l'immagine del primo al fatto di cronaca. Il Tribunale ha assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma lo ha comunque condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa, con provvisionale di euro 12.000. L'imputato ha proposto impugnazione deducendo, in sintesi, che: l'errore nella pubblicazione sarebbe dipeso dall'altrui inganno e quindi mancherebbe una colpa non scusabile; la ricostruzione del fatto e dell'offesa sarebbe viziata da travisamento della prova; non sarebbero state adeguatamente indicate la colpa e la conoscenza o conoscibilità della situazione tipica richieste per la responsabilità omissiva; infine, la condanna al risarcimento e la quantificazione della provvisionale sarebbero prive di adeguata prova del danno e del nesso causale, oltre che incongrue rispetto al riconoscimento della particolare tenuità. Con motivi nuovi ha inoltre invocato gli artt. 47 e 48 c.p. sostenendo che l'errore fosse determinato dall'inganno altrui e ha ribadito l'illegittimità della provvisionale elevata. La Corte di cassazione non decide nel merito, ma rimette la causa alle Sezioni Unite per un contrasto interpretativo sulla qualificazione della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. quando contenga anche statuizioni civili: se debba considerarsi proscioglimento inappellabile o decisione sostanzialmente assimilabile a una condanna, dunque appellabile dall'imputato.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e dispone la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto, quantomeno potenziale, sulla natura impugnatoria della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto che, al contempo, condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Secondo il Collegio, la questione è di particolare rilevanza perché incide sul regime delle impugnazioni e, soprattutto, perché la sentenza ex art. 131-bis c.p., pur essendo formalmente di proscioglimento, presenta una marcata peculiarità: accerta il fatto, la sua illiceità penale e la sua riferibilità all'imputato con efficacia di giudicato nel giudizio civile. Da tale premessa la Corte mostra di propendere per l'ammissibilità dell'appello dell'imputato avverso una simile decisione, in particolare per evitare un'asimmetria processuale rispetto alla parte civile e per consentire il controllo anche sulla provvisionale, che non è normalmente censurabile in cassazione. Tuttavia, proprio perché esiste un contrasto giurisprudenziale non risolto, il ricorso viene rimesso alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non esclude l'accertamento del fatto tipico, antigiuridico e colpevole; la pronuncia è una sentenza di proscioglimento con peculiarità tali da produrre effetti di giudicato nel civile e da incidere sul regime delle impugnazioni.
artt. 57, 595, commi 2 e 3, 596-bis c.p.
Integrano il titolo di reato contestato al direttore responsabile per omesso controllo su contenuto diffamatorio a mezzo stampa.
Le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa sono in linea generale inappellabili; è la disposizione centrale nel contrasto interpretativo.
L'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili segue il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza, con effetti estesi alla condanna civile se il capo impugnato la coinvolge.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non consente, in caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., la decisione sulla domanda civile.
Attribuisce alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato.
Richiamato per affermare la regola generale dell'impugnazione della parte civile, non soggetta al limite dell'art. 593, comma 3, c.p.p.
Escluso come parametro decisivo nel caso concreto perché le censure dell'imputato investono anche la declaratoria di non punibilità, non solo i capi civili.
La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Cassazione perché ha ritenuto l'impugnazione non appellabile.
Richiamato nel provvedimento di trasmissione degli atti per l'individuazione del giudice competente sull'impugnazione.
Norma sulla presentazione dei motivi nuovi di ricorso/impugnazione.
art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi di impugnazione.
Invocato dalla difesa nei motivi nuovi per sostenere l'errore determinato dall'altrui inganno.
Invocato dalla difesa nei motivi nuovi in tema di errore determinato dall'altrui inganno.
Richiamato quale parametro di valutazione del disvalore del fatto e, indirettamente, della liquidazione del danno civile.
Utilizzato come base per il risarcimento del danno da reato nel giudizio civile o nel capo civile penale.
Richiamato per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dal reato.
art. 111 Cost.
Richiamato per evitare un'intollerabile asimmetria tra le posizioni processuali e per il principio di ragionevole parità delle parti.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale nel fondare l'illegittimità dell'art. 538 c.p.p. nella parte indicata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale a tutela del diritto di difesa e dell'azione civile.
art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
Richiamato per l'introduzione dell'istituto della particolare tenuità del fatto.
art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
Richiamato per l'introduzione dell'art. 651-bis c.p.p.
art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., ampliando l'inappellabilità di talune sentenze di proscioglimento.
art. 428, comma 3-quater, c.p.p.
Richiamato per la parallela previsione di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa.
art. 37, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato come disciplina speciale del giudice di pace, non applicabile direttamente al caso concreto.
art. 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato nel confronto con le regole speciali di impugnazione del giudice di pace.
art. 43986/2019?
null
Massime di principio
- La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non va letta come mera assoluzione neutra: essa accerta definitivamente il fatto, la sua illiceità penale e la riferibilità all'imputato, con efficacia di giudicato nel giudizio civile.
- Quando il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. contiene anche una condanna al risarcimento del danno, la qualificazione della decisione ai fini delle impugnazioni non può arrestarsi alla forma del proscioglimento, ma deve tener conto della sua concreta funzione sostanziale in rapporto alla pretesa civile.
- In presenza di una pronuncia ex art. 131-bis c.p. con statuizioni civili, l'assetto delle impugnazioni deve evitare un'ingiustificata asimmetria tra imputato e parte civile, soprattutto se l'uno è costretto al solo ricorso per cassazione mentre l'altra dispone dell'appello.
- La provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa; in linea di principio non è sindacabile per cassazione e la sua congruità assume rilievo soprattutto nel giudizio di merito.
- Nel giudizio civile da reato, la liquidazione del danno può risentire anche del disvalore del fatto e dei parametri dell'art. 133 c.p., con riflessi sul quantum risarcitorio e sulla valutazione della particolare tenuità.
- La particolarità della sentenza ex art. 131-bis c.p. deriva dal fatto che essa non nega l'esistenza del reato, ma esclude solo la punibilità per ragioni di opportunità sanzionatoria.
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