Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito: si sosteneva che la sostanza fosse destinata a uso personale e, in subordine, che il fatto dovesse essere qualificato di lieve entità. Si censurava inoltre il mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze e la quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché reiterativi, non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva già descritto puntualmente fatti e prove, superando le difese con argomentazioni non illogiche e conformi alla giurisprudenza consolidata. In particolare, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'uso personale e della lieve entità, valorizzando pluralità e quantità delle sostanze, suddivisione in dosi, materiale per il confezionamento e denaro contante ingiustificato. Ha inoltre reputato corretta la mancata continuazione, per la distanza temporale tra i fatti, e la determinazione della pena, effettuata considerando i precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
è la norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte conferma la qualificazione del fatto come illecita detenzione finalizzata allo spaccio.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già esaminate o nella richiesta di una nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione puntuale e non manifestamente illogica.
- La destinazione dello stupefacente all'uso personale può essere esclusa, in modo non illogico, quando gli indici fattuali complessivi evidenzino un inserimento in un contesto di spaccio, come la pluralità delle sostanze, il numero elevato di dosi, la suddivisione in confezioni, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la presenza di denaro contante non giustificato.
- Il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi del fatto; può essere negato quando quantità, varietà della sostanza e modalità di confezionamento depongano per una offensività non tenue.
- La continuazione tra reati non può essere imposta in presenza di una significativa distanza temporale tra i fatti, trattandosi di apprezzamento di merito insindacabile se congruamente motivato.
- La determinazione della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che può valorizzare i precedenti penali dell'imputato purché la scelta sia sorretta da motivazione non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04726/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →