Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza. Dal testo emerge che la condotta contestata riguardava un intervento degli operanti di polizia, chiamati dal titolare di un negozio per molestie dell'imputato verso alcune ragazze; secondo la ricostruzione recepita nei gradi di merito, l'uomo avrebbe reagito con strattonamenti e spintoni nei confronti degli operanti, che gli avevano chiesto i documenti, fino a rendere necessario ammanettarlo. Il ricorso, per come vagliato dalla Cassazione, risultava fondato su doglianze in fatto e sulla contestazione della testimonianza degli operanti, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti e invocando, in sostanza, un eccesso di potere dell'intervento repressivo, profilo ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di contestazioni di fatto e diretti a sovvertire la valutazione della testimonianza degli operanti. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, secondo la statuizione resa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure di fatto o nella richiesta di una diversa lettura delle emergenze istruttorie, quando la decisione impugnata abbia già fornito una ricostruzione logicamente coerente del compendio probatorio.
  • La contestazione della credibilità o del contenuto di una testimonianza, se finalizzata a ottenere una rivalutazione del merito, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione quando non denunci un vizio riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.