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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p., sulla base del ritenuto ruolo non marginale dell'imputato nella condotta estorsiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/01/2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva il diniego dell'attenuante del concorso di persone di cui all'art. 114 c.p., sostenendo in sostanza una diversa valutazione del suo contributo nella vicenda. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'attenuante valorizzando il ruolo significativo svolto dall'imputato in più momenti della pretesa estorsiva, in particolare il fatto che avesse assistito alla "brutale aggressione" delle vittime accompagnando i materiali esecutori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del concorso minimo è stata esclusa perché il contributo dell'imputato non è stato ritenuto marginale, ma significativo e funzionale alla pretesa estorsiva.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia accertato un ruolo significativo e non meramente marginale del concorrente nella realizzazione del reato.
  • Ai fini del diniego dell'attenuante del contributo minimo, è legittimo valorizzare la partecipazione dell'imputato a più momenti dell'azione criminosa e la sua presenza funzionale all'esecuzione della condotta.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi di non imputabilità della causa di inammissibilità al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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