Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi di due imputati avverso la sentenza di appello resa in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo di dichiarazioni rese da una persona offesa e da un architetto che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere sentiti come imputati in procedimento connesso o collegato, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni e necessità di avvisi difensivi e riscontri; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di tentata estorsione, contestando attendibilità delle persone offese e lamentando travisamento della prova; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p., ritenuta insussistente dalla difesa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per asserita eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento per continuazione e aggravante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già disattese dai giudici di appello e di primo grado, senza confronto con le rationes decidendi, in un quadro di doppia conforme. Quanto al primo motivo, ha escluso che vi fosse una connessione o collegamento probatorio idonei a rendere incompatibili a testimoniare i dichiaranti, evidenziando l'assenza di un nesso di interdipendenza tra i fatti e l'assenza di chiari indizi di reità a loro carico. Sul secondo motivo, ha osservato che l'attendibilità delle persone offese era stata vagliata in modo coerente e corroborata da plurimi riscontri dichiarativi e documentali, sicché la censura mirava solo a una rivalutazione del merito. Sul terzo motivo, ha confermato la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, essendo le condotte finalizzate a mantenere illecitamente il godimento di un bene confiscato. Sul quarto motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena, sulla negazione delle attenuanti generiche per uno degli imputati e sulla valutazione in continuazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili in sede di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), c) ed e)
delimita i motivi deducibili in cassazione; le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o non si confrontano con la motivazione sono inammissibili o manifestamente infondate
richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di interrompere l'esame e procedere secondo garanzie difensive, ma la Corte esclude che ne ricorressero i presupposti
invocato in tema di inutilizzabilità della prova assunta in violazione di legge, ma il motivo è respinto perché mancava la presupposta incompatibilità a testimoniare
richiamato dalla difesa per l'apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie; la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità è del giudice di merito e non è sindacabile se congruamente motivata
richiamato come parametro del dovere di motivazione, ritenuto adempiuto dalle sentenze di merito
la connessione probatoria rileva ai fini dell'incompatibilità a testimoniare solo se vi è identità del fatto, di elementi di prova o diretta rilevanza dell'elemento probatorio tra i procedimenti
l'incompatibilità a testimoniare sussiste solo in presenza dei presupposti di legge; nel caso concreto è stata esclusa
richiamato dalla difesa per sostenere che i dichiaranti avrebbero dovuto essere escussi come imputati in procedimento connesso; la Corte nega la ricorrenza dei presupposti
richiamato nel ragionamento sulla connessione dei procedimenti e sul diverso tema della reciproca denunzia tra le parti
norma sul concorso di persone richiamata nel capo di imputazione e nei motivi di ricorso
richiamato in relazione al reato di tentata estorsione
richiamato quale norma incriminatrice della estorsione, nella forma tentata
richiamato dalla difesa nel quadro della ricostruzione della fattispecie e dell'aggravante del metodo mafioso
aggravante del nesso teleologico confermata perché i fatti estorsivi erano finalizzati a conseguire il vantaggio di mantenere il godimento del bene confiscato
richiamato per contestare la determinazione della pena; la Corte reputa la quantificazione congruamente motivata
richiamato in tema di continuazione e aumento di pena, ritenuto correttamente applicato
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in favore delle parti civili nella fase camerale non partecipata
Massime di principio
- La connessione probatoria rilevante ai fini dell'incompatibilità a testimoniare richiede un nesso effettivo e qualificato tra i procedimenti: non bastano denunce reciproche, analogie fattuali generiche o una mera asserita interferenza tra vicende diverse.
- L'incompatibilità a testimoniare e la conseguente necessità di trattare il dichiarante come imputato in procedimento connesso presuppongono chiari indizi di reità riferiti al medesimo fatto, a un reato connesso o collegato, ovvero a elementi di prova direttamente rilevanti; in mancanza, la deposizione è utilizzabile come testimonianza.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, anche quando si sia costituita parte civile, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è rivalutabile se la motivazione è coerente e supportata da riscontri esterni.
- Le eventuali imprecisioni o discrasie marginali nel racconto della persona offesa non ne travolgono necessariamente l'attendibilità complessiva, se il nucleo essenziale dell'accusa è corroborato da elementi dichiarativi e documentali convergenti.
- L'aggravante del nesso teleologico è integrata quando il reato è commesso per conseguire il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità rispetto ad altro illecito, oppure per assicurare il vantaggio derivante da una diversa condotta illecita; non è sufficiente un collegamento meramente occasionale o un richiamo astratto ad altre vicende penalmente rilevanti.
- La censura di legittimità sulla pena è ammissibile solo se denuncia un vizio motivazionale effettivo o un uso arbitrario dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio già motivatamente determinato.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, purché vi sia coerenza sulle questioni devolute e la risposta ai motivi sia congrua.
- La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già respinte in appello, senza confronto specifico con le rationes decidendi, determina l'aspecificità del ricorso e ne giustifica l'inammissibilità.
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