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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi di due imputati avverso la sentenza di appello resa in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo di dichiarazioni rese da una persona offesa e da un architetto che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere sentiti come imputati in procedimento connesso o collegato, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni e necessità di avvisi difensivi e riscontri; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di tentata estorsione, contestando attendibilità delle persone offese e lamentando travisamento della prova; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p., ritenuta insussistente dalla difesa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per asserita eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento per continuazione e aggravante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già disattese dai giudici di appello e di primo grado, senza confronto con le rationes decidendi, in un quadro di doppia conforme. Quanto al primo motivo, ha escluso che vi fosse una connessione o collegamento probatorio idonei a rendere incompatibili a testimoniare i dichiaranti, evidenziando l'assenza di un nesso di interdipendenza tra i fatti e l'assenza di chiari indizi di reità a loro carico. Sul secondo motivo, ha osservato che l'attendibilità delle persone offese era stata vagliata in modo coerente e corroborata da plurimi riscontri dichiarativi e documentali, sicché la censura mirava solo a una rivalutazione del merito. Sul terzo motivo, ha confermato la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, essendo le condotte finalizzate a mantenere illecitamente il godimento di un bene confiscato. Sul quarto motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena, sulla negazione delle attenuanti generiche per uno degli imputati e sulla valutazione in continuazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    delimita i motivi deducibili in cassazione; le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o non si confrontano con la motivazione sono inammissibili o manifestamente infondate

  • art. 63 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di interrompere l'esame e procedere secondo garanzie difensive, ma la Corte esclude che ne ricorressero i presupposti

  • art. 191 c.p.p.

    invocato in tema di inutilizzabilità della prova assunta in violazione di legge, ma il motivo è respinto perché mancava la presupposta incompatibilità a testimoniare

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per l'apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie; la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità è del giudice di merito e non è sindacabile se congruamente motivata

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione, ritenuto adempiuto dalle sentenze di merito

  • art. 371 c.p.p.

    la connessione probatoria rileva ai fini dell'incompatibilità a testimoniare solo se vi è identità del fatto, di elementi di prova o diretta rilevanza dell'elemento probatorio tra i procedimenti

  • art. 197 c.p.p.

    l'incompatibilità a testimoniare sussiste solo in presenza dei presupposti di legge; nel caso concreto è stata esclusa

  • art. 210 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere che i dichiaranti avrebbero dovuto essere escussi come imputati in procedimento connesso; la Corte nega la ricorrenza dei presupposti

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sulla connessione dei procedimenti e sul diverso tema della reciproca denunzia tra le parti

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone richiamata nel capo di imputazione e nei motivi di ricorso

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al reato di tentata estorsione

  • art. 629 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della estorsione, nella forma tentata

  • art. 628 c.p.

    richiamato dalla difesa nel quadro della ricostruzione della fattispecie e dell'aggravante del metodo mafioso

  • art. 61 c.p.

    aggravante del nesso teleologico confermata perché i fatti estorsivi erano finalizzati a conseguire il vantaggio di mantenere il godimento del bene confiscato

  • art. 133 c.p.

    richiamato per contestare la determinazione della pena; la Corte reputa la quantificazione congruamente motivata

  • art. 81 c.p.

    richiamato in tema di continuazione e aumento di pena, ritenuto correttamente applicato

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese in favore delle parti civili nella fase camerale non partecipata

Massime di principio

  • La connessione probatoria rilevante ai fini dell'incompatibilità a testimoniare richiede un nesso effettivo e qualificato tra i procedimenti: non bastano denunce reciproche, analogie fattuali generiche o una mera asserita interferenza tra vicende diverse.
  • L'incompatibilità a testimoniare e la conseguente necessità di trattare il dichiarante come imputato in procedimento connesso presuppongono chiari indizi di reità riferiti al medesimo fatto, a un reato connesso o collegato, ovvero a elementi di prova direttamente rilevanti; in mancanza, la deposizione è utilizzabile come testimonianza.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, anche quando si sia costituita parte civile, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è rivalutabile se la motivazione è coerente e supportata da riscontri esterni.
  • Le eventuali imprecisioni o discrasie marginali nel racconto della persona offesa non ne travolgono necessariamente l'attendibilità complessiva, se il nucleo essenziale dell'accusa è corroborato da elementi dichiarativi e documentali convergenti.
  • L'aggravante del nesso teleologico è integrata quando il reato è commesso per conseguire il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità rispetto ad altro illecito, oppure per assicurare il vantaggio derivante da una diversa condotta illecita; non è sufficiente un collegamento meramente occasionale o un richiamo astratto ad altre vicende penalmente rilevanti.
  • La censura di legittimità sulla pena è ammissibile solo se denuncia un vizio motivazionale effettivo o un uso arbitrario dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio già motivatamente determinato.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, purché vi sia coerenza sulle questioni devolute e la risposta ai motivi sia congrua.
  • La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già respinte in appello, senza confronto specifico con le rationes decidendi, determina l'aspecificità del ricorso e ne giustifica l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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