Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente, il fatto sarebbe stato qualificabile come "ragion fattasi" e non come estorsione ex art. 629 c.p., con ulteriore censura relativa al controllo di cui all'art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto e la mancata verifica di cause di proscioglimento, pur in presenza di sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena. Il ricorrente aveva formulato censure generiche e apodittiche sull'omessa o apparente motivazione in ordine ai presupposti per la declaratoria ex art. 129 c.p.p. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; in cassazione sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo, non anche motivi rinunciati o censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per contestare la qualificazione giuridica del fatto.
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come estorsione, ritenuta dal ricorrente erronea.
La Corte ribadisce che, nel concordato in appello, non è proponibile in cassazione la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo il limite dell'illegalità della sanzione.
Norma applicata per la definizione del procedimento con rito de plano e concordato in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità della formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla pronuncia del giudice che si discosti dai limiti dell'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato, inclusa la contestazione della qualificazione giuridica del fatto se non si traduce in una violazione deducibile nei limiti del rito prescelto.
- Nel concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni per una declaratoria ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione si traduca in illegalità della pena o in una pronuncia fuori dai limiti edittali.
- Le censure formulate in modo generico o apodittico non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso in cassazione.
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