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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina il merito delle censure sulla confisca, ma qualifica il ricorso come opposizione avverso il provvedimento de plano adottato ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, affinché la questione sia decisa nel contraddittorio delle parti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. il giudice aveva omesso ogni statuizione sulla somma di euro 4.200,00 sequestrata in contanti presso il domicilio dell'imputato; successivamente, con ordinanza emessa de plano, aveva disposto la confisca della somma, qualificandola come provento del reato sulla base dell'ammissione dei fatti resa dall'imputato al momento della richiesta di patteggiamento. Il ricorso deduceva, da un lato, l'abnormità del provvedimento perché adottato dopo la sentenza e senza contraddittorio, sostenendo che la confisca non fosse stata oggetto dell'accordo e che, a giudicato formato, l'unico rimedio fosse quello dell'art. 676 c.p.p.; dall'altro, denunciava vizio di motivazione per mancanza di prova della concreta riconducibilità del denaro ai reati contestati, evidenziando che l'ammissione copriva solo la responsabilità per i fatti di imputazione e non la provenienza della somma, che poteva anche derivare da lecita attività lavorativa o essere di terzi. Il procuratore generale chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena non conteneva alcuna statuizione sulla somma sequestrata; il successivo intervento sul bene non poteva essere trattato come ordinaria impugnazione della sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Il ricorrente lo invocava per dedurre violazione di legge in relazione all'abnormità del provvedimento di confisca.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorrente lo invocava per contestare la violazione delle regole sul contraddittorio e sullo schema procedimentale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il ricorrente lo invocava per censurare il vizio di motivazione sulla riconducibilità del denaro al reato.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Il provvedimento emesso de plano non è ricorribile per cassazione, ma è soggetto a opposizione davanti allo stesso giudice; la Corte privilegia la qualificazione dell'atto come opposizione e non come ricorso.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La Corte richiama il principio di conservazione dell'atto e il favor impugnationis, ma lo colloca sul piano generale e non come automatica applicazione al procedimento di esecuzione.

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    È richiamato nel quadro dei rimedi avverso i provvedimenti in materia di cose sequestrate/restituzione, in connessione con l'opposizione al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. non va normalmente trattato come ricorso per cassazione, ma come opposizione al medesimo giudice, poiché l'opposizione costituisce l'unico rimedio previsto e garantisce la decisione nel contraddittorio.
  • In presenza di un errore nella qualificazione del mezzo di reazione, deve preferirsi, quando possibile, la conservazione dell'atto processuale e il favor impugnationis, riqualificando il ricorso nel rimedio corretto invece di dichiararlo inammissibile.
  • La confisca disposta successivamente alla sentenza e senza contraddittorio, se adottata con provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione, deve essere esaminata nella sede propria dell'opposizione, che costituisce un'ulteriore fase di merito non sottraibile al contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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