Cassazione Civile, Ordinanza n. 20590/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione ha richiesto una maggiore IVA, applicando l'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata del 4% inizialmente fruita per l'acquisto di un immobile con agevolazione cd. "prima casa". Dopo la compravendita, l'acquirente aveva risolto per mutuo dissenso il contratto con il venditore; l'Ufficio ha ritenuto che tale successivo ritrasferimento dell'immobile, avvenuto prima del decorso del quinquennio, determinasse la revoca dell'agevolazione per alienazione infraquinquennale. Il contribuente ha impugnato l'atto e, in cassazione, ha dedotto con i primi due motivi violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che la risoluzione per mutuo dissenso non potesse comportare la revoca del beneficio fiscale. Con il terzo e quarto motivo ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che la CTR non avrebbe potuto porre le spese del primo grado a suo carico poiché l'Ufficio era stato rappresentato da un proprio funzionario nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto al merito fiscale, ha affermato che il mutuo dissenso di un contratto di compravendita immobiliare non elimina retroattivamente, nei confronti dei terzi e ai fini fiscali, gli effetti del trasferimento già prodottosi; di conseguenza, la successiva risoluzione dell'atto costituisce un evento idoneo a determinare la revoca dell'agevolazione "prima casa" per alienazione infraquinquennale. Quanto alle spese, ha ribadito che nel processo tributario l'art. 15 d.lgs. 546/1992, nella disciplina vigente ratione temporis, prevede la liquidazione delle spese anche quando l'Amministrazione sia assistita da propri funzionari, con applicazione del compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Il mutuo dissenso è richiamato come accordo risolutivo del contratto; tuttavia, per i contratti ad effetti traslativi, non può spiegare un'efficacia retroattiva tale da cancellare integralmente gli effetti già prodotti verso i terzi e ai fini fiscali.
Sono evocati nel ricorso come norme asseritamente violate, ma la Corte non le utilizza per accogliere le censure e ritiene infondata la doglianza sulla revoca dell'agevolazione.
Sono richiamati nel ricorso tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ricava un principio favorevole al ricorrente e respinge la censura.
È richiamato in via comparativa per affermare che la restituzione dell'imposta è limitata ai casi di nullità o annullamento per vizi originari, non estensibile alle ipotesi di inefficacia o patologie sopravvenute.
È richiamato per escludere che la parte soccombente possa sottrarsi alla condanna alle spese nel processo tributario solo perché l'Amministrazione era assistita da un proprio funzionario.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che, nel vigore ratione temporis, la norma prevede la liquidazione delle spese in favore dell'ente pubblico assistito da propri funzionari, applicando il compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%.
d.l. 8 agosto 1996, n. 437, art. 12, comma 1, lett. b)
È richiamato come precedente disciplina che già prevedeva la liquidazione delle spese a favore dell'ufficio ministeriale assistito da funzionari o dell'ente locale assistito da dipendenti.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 32
È richiamata come modifica dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 relativa al criterio di liquidazione del compenso.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies
È richiamato come disciplina sopravvenuta che conferma la liquidabilità delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel caso di compravendita immobiliare che abbia beneficiato dell'agevolazione "prima casa", la successiva risoluzione per mutuo dissenso non elimina retroattivamente, ai fini fiscali, gli effetti del trasferimento già verificatosi, né impedisce la revoca del beneficio quando l'immobile sia ritrasferito prima del decorso del quinquennio.
- Il mutuo dissenso può operare come causa risolutiva del contratto, ma non equivale, per i contratti ad effetti traslativi già esauriti, a una cancellazione assoluta e retroattiva dell'assetto giuridico e fiscale generato dal primo trasferimento.
- In materia tributaria, la disciplina delle spese di lite è speciale e autonoma rispetto all'art. 91 c.p.c.; la parte pubblica assistita da propri funzionari può ottenere la liquidazione delle spese secondo i criteri previsti dall'art. 15 d.lgs. 546/1992, con il parametro del compenso professionale ridotto.
- La mancata assistenza di un difensore abilitato all'Amministrazione non esclude, nel processo tributario, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, quando la normativa speciale preveda espressamente la ripetibilità dei compensi e delle spese processuali.
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