Cassazione Civile, Ordinanza n. 09591/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva concesso in sublocazione un immobile di proprietà altrui ed era stata raggiunta da un avviso di accertamento IRPEF per redditi di fabbricati relativi all’anno d’imposta 2004, con interessi, sanzioni e addizionali; l’avviso e la successiva cartella di pagamento non erano stati impugnati e quindi erano divenuti definitivi. Successivamente, dopo vari tentativi informali presso gli uffici, la contribuente aveva chiesto l’annullamento in autotutela, ma l’Ufficio aveva rigettato l’istanza. La contribuente aveva quindi impugnato il diniego di autotutela sostenendo che il giudice tributario potesse esaminare anche la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale, deducendo l’erronea qualificazione dei redditi e la non debenza dell’imposta, nonché la mancata contestazione dei fatti da parte dell’Agenzia. In cassazione ha articolato due motivi: (1) violazione dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994, dell’art. 2 del d.m. n. 37/1997, degli artt. 53, 97 e 24 Cost. e dell’art. 10 L. n. 212/2000, per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di autotutela perché rivolto contro atti presupposti non impugnati; (2) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 e dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR disatteso le deduzioni della contribuente nonostante l’asserita mancata contestazione dei fatti da parte dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della CTR e ha respinto entrambi i motivi. Ha ribadito che l’autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce un mezzo di tutela del contribuente contro atti impositivi divenuti definitivi. Il sindacato del giudice tributario sul diniego di autotutela è limitato ai soli profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio del potere; non è invece consentito riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva, né sostituire il giudice all’amministrazione. Poiché il ricorso della contribuente mirava in realtà a contestare il merito dell’accertamento fiscale e non l’illegittimità del diniego di autotutela, la CTR aveva fatto buon governo dei principi consolidati. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva sostanziale dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
è richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’autotutela e l’impugnabilità del diniego, ma la Corte ribadisce che il potere resta discrezionale e non consente di riaprire il merito di un atto definitivo.
art. 2 d.m. n. 37/1997
è invocato per sostenere che l’errore sul presupposto d’imposta rientri tra i casi di autotutela; la Corte non ne ricava un diritto del contribuente al riesame giurisdizionale del merito della pretesa.
art. 53 Cost.
è citato dalla ricorrente a sostegno dei principi tributari, ma non incide sul limite del sindacato sul diniego di autotutela.
art. 97 Cost.
è citato dalla ricorrente; la Corte ribadisce comunque la discrezionalità amministrativa nell’autoannullamento.
art. 24 Cost.
è invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che l’autotutela sostituisca i rimedi ordinari di impugnazione dell’atto impositivo.
è richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e collaborazione dell’amministrazione; la Corte non vi ravvisa un fondamento per ampliare il sindacato sul diniego di autotutela al merito dell’imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
è invocato per contestare la valutazione delle allegazioni di fatto, ma la censura viene respinta perché incentrata sul merito della pretesa definitiva.
è menzionato solo con riferimento alla costituzione dell’Agenzia al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
la Corte afferma che l’istanza di autotutela non esonera il contribuente dal proporre tempestivo ricorso avverso l’atto impositivo entro il termine perentorio previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di autotutela è sindacabile dal giudice solo per eventuali vizi propri del rifiuto dell’amministrazione, cioè per l’assenza o l’illogicità delle ragioni di rilevante interesse generale che possano giustificare l’autoannullamento.
- L’autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce un rimedio sostitutivo dell’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo: se l’avviso o la cartella diventano definitivi, non è consentito usare l’impugnazione del diniego di autotutela per rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale.
- L’istanza di autotutela non sospende né elide l’onere del contribuente di impugnare nei termini l’atto impositivo originario; la mancata impugnazione rende definitivo l’atto e preclude il riesame sostanziale in sede di ricorso contro il diniego.
- Quando il ricorso contro il diniego di autotutela mira in realtà a contestare la legittimità o la fondatezza dell’accertamento tributario definitivo, esso è infondato perché il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nel riesame dell’atto impositivo.
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