Cassazione Civile, Ordinanza n. 19258/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori su un immobile, formalmente descritti come ristrutturazione ma, secondo gli accertamenti di merito, consistenti in un ampliamento e sopraelevazione dell'edificio in parte eseguiti in assenza del necessario titolo edilizio. L'appaltatore agiva per ottenere il corrispettivo; il committente proponeva riconvenzionale chiedendo risoluzione e risarcimento dei danni anche nei confronti del progettista e direttore dei lavori. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto nullo l'intero appalto per illiceità dell'oggetto, rigettando sia la domanda dell'appaltatore sia quella del committente contro l'appaltatore, ma aveva accolto la domanda risarcitoria contro il progettista-direttore lavori. In appello, il professionista impugnava la condanna; il committente proponeva appello incidentale sostenendo, tra l'altro, che la nullità dovesse essere solo parziale e che il professionista restasse responsabile. La Corte d'appello riformava la decisione e negava ogni risarcimento. In cassazione il committente deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa attivazione del contraddittorio sulla nullità rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo che si trattasse di difformità parziale e non di nullità totale del contratto; 3) violazione delle norme sull'inadempimento e sulla responsabilità del direttore dei lavori, censurando l'esclusione della responsabilità contrattuale del professionista; 4) violazione dell'art. 1227 c.c., contestando l'attribuzione al committente di una responsabilità assorbente per le opere abusive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo la nullità una questione rilevabile d'ufficio, il ricorrente aveva comunque articolato difese specifiche sulla distinzione tra opere assentite e non assentite, sicché non risultava leso il diritto di difesa. Ha respinto il secondo motivo confermando che, nel caso di totale difformità rispetto al titolo edilizio, le opere devono essere equiparate a quelle realizzate in assenza di concessione, con conseguente nullità dell'intero contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative. Ha respinto il terzo motivo affermando che la nullità del contratto impedisce di configurare una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo al professionista, soprattutto quando la causa della nullità è addebitabile al committente; inoltre ha valorizzato l'incertezza sull'incarico di direzione lavori e la mancata prova che il professionista avesse effettivamente diretto le opere abusive. Ha respinto il quarto motivo rilevando che l'ottenimento e il rispetto dei titoli abilitativi rientrano nei doveri del committente/proprietario, sicché il suo contributo causale escludeva la pretesa risarcitoria nei confronti del professionista. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"
Impone al giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio per evitare decisioni a sorpresa e garantire la difesa delle parti.
Richiamato come base del dovere del giudice di indicare le questioni rilevabili d'ufficio e provocare il contraddittorio.
art. 111 Cost.
Utilizzato a fondamento del principio del contraddittorio e della parità delle armi nel processo.
Richiamato per la disciplina della nullità del contratto per illiceità e violazione di norme imperative.
Richiamato per la questione della nullità parziale versus nullità dell'intero contratto.
Richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale e all'azione per inadempimento/risoluzione.
Richiamata dal ricorrente nella censura relativa alla responsabilità del direttore dei lavori e progettista.
Richiamato per escludere o ridurre il risarcimento in ragione del concorso causale del danneggiato/committente.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario o a chi abbia titolo; da ciò la Corte desume i doveri del committente di ottenere i provvedimenti amministrativi necessari.
art. 6, comma 1, L. n. 47/1985
Richiamato dalla Corte per affermare l'obbligo del titolare della concessione e del committente di rispettare la normativa edilizia.
art. 29, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Indicato come norma attualmente corrispondente all'obbligo del committente/titolare di rispettare la disciplina delle concessioni edilizie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.
Massime di principio
- Nel processo civile il giudice può e deve rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche in presenza di domande di adempimento o risoluzione, ma deve previamente attivare il contraddittorio sulla specifica questione quando essa sia decisiva e diversa da quella prospettata, per evitare sentenze a sorpresa.
- La nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ricorre quando l'intervento edilizio realizzato è radicalmente difforme dal titolo abilitativo, con aumento di volumetria, modifica della sagoma o trasformazione dell'organismo edilizio tale da non consentire una distinzione reale tra opere assentite e non assentite.
- La verifica della difformità edilizia deve essere compiuta in modo unitario e sintetico sull'intero organismo realizzato, non mediante una frammentazione delle singole difformità in episodi autonomi.
- Quando la nullità del contratto dipende da una violazione normativa ascrivibile anche al committente, non è configurabile una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento nei confronti del professionista o dell'appaltatore, perché le obbligazioni contrattuali non possono fondare pretese risarcitorie su un negozio nullo.
- In materia edilizia, il committente/proprietario ha un autonomo dovere di procurarsi e rispettare i titoli amministrativi necessari all'esecuzione dell'opera; il suo contributo causale alla realizzazione delle opere abusive può escludere o comunque impedire il riconoscimento del danno da lui richiesto.
- La nullità parziale è invocabile solo quando sia concretamente separabile la parte lecita da quella illecita e risulti che le parti avrebbero concluso il contratto anche senza la parte nulla; se manca la separabilità funzionale e fisica, la nullità investe l'intero contratto.
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