Cassazione Civile, Ordinanza n. 21402/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzione per violazione dell’art. 303, comma 3, TULD in ambito doganale. Una società aveva presentato una dichiarazione di importazione per merce di origine cinese, indicando inizialmente una voce tariffaria e una descrizione della merce non corrispondenti a quelle poi accertate dall’Ufficio; in seguito, dopo la decisione della dogana di procedere alla visita fisica, aveva aggiunto il termine "bandiere" alla descrizione. L’Ufficio aveva ritenuto che la merce fosse costituita da bandiere di materie tessili, classificabili in una diversa voce TARIC con dazio più elevato. La CTP aveva annullato la sanzione ritenendo applicabile l’esimente per corretta indicazione della denominazione commerciale e buona fede; la CTR aveva confermato. L’Agenzia ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e del CDU, sostenendo che l’errore riguardava non solo il codice ma anche la denominazione commerciale; 2) errata applicazione dell’esimente di cui all’art. 303, comma 2, lett. a), TULD, perché la dichiarazione originaria non consentiva una corretta identificazione della merce; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, per avere la CTR escluso l’elemento soggettivo sulla base di una asserita incertezza normativa inesistente, con conseguente mancata prova dell’assenza di colpa; 4) omessa o apparente motivazione sul motivo d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo e terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che l’art. 303 TULD si applichi anche alle difformità nella voce tariffaria, ma che l’esimente del comma 2, lett. a) operi solo se, pur essendo errata la tariffa, sia stata correttamente indicata la denominazione commerciale della merce in modo da rendere subito percepibile la reale natura del bene. Nel caso concreto, la dichiarazione originaria non riportava correttamente neppure la denominazione commerciale e la successiva aggiunta di "bandiere" era tardiva, perché intervenuta dopo l’avviso di visita fisica, quindi inidonea a far operare l’esimente. La Corte ha anche escluso l’incertezza normativa oggettiva, affermando che la corretta classificazione era ricavabile dalle fonti tariffarie e che l’onere di provarne la ricorrenza gravava sul contribuente; inoltre ha precisato che la buona fede, quale esimente, richiede errore inevitabile e prova dell’assenza di colpa, non ravvisata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 303 TULD
comma 2, lett. a); comma 3
Sanziona le difformità tra dati dichiarati e dati accertati in dogana, comprese quelle relative alla voce tariffaria; l’esimente opera solo se, nonostante l’errore di tariffa, la denominazione commerciale della merce sia indicata con precisione e renda immediata la reale natura del bene.
art. 56 Reg. UE n. 952/2013 (CDU)
Richiamato come base della disciplina doganale e della classificazione tariffaria.
art. 57 Reg. UE n. 952/2013 (CDU)
Richiamato come base della disciplina doganale e della classificazione tariffaria.
art. 173 Reg. UE n. 952/2013 (CDU)
La rettifica della dichiarazione doganale dopo l’accettazione non è autorizzabile se richiesta dopo che l’autorità doganale ha informato dell’intenzione di procedere alla visita delle merci o ha riscontrato l’inesattezza delle indicazioni.
Richiamato in relazione alla disciplina dell’accertamento doganale e della classificazione.
art. 4, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 374 del 1990
Richiamato dal ricorrente per la disciplina dell’accertamento doganale e delle conseguenze della dichiarazione inesatta.
Per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; il dolo o la colpa non devono essere dimostrati dall’Amministrazione, essendo la colpa presunta fino a prova contraria.
L’incertezza normativa oggettiva può escludere la responsabilità sanzionatoria, ma deve essere oggettiva e inevitabile.
Richiamato quale norma che, in tema tributario, consente di escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
L’incertezza normativa oggettiva costituisce causa di non punibilità del contribuente solo se è impossibile per il giudice individuare con sicurezza la norma applicabile.
L’onere di allegare e provare la ricorrenza dell’incertezza normativa oggettiva grava sul contribuente che la invoca.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È lo strumento per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate, incluse quelle dell’Unione europea sulle voci tariffarie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo motivazionale non era proposto dal ricorrente, sicché non operava la preclusione della doppia conforme.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la motivazione apparente o mancante.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per dedurre la motivazione apparente o mancante della sentenza tributaria.
art. 58 TULD
La mancata attivazione della visita preventiva è stata valorizzata per escludere l’inevitabilità dell’errore e dell’incertezza allegata dal contribuente.
Massime di principio
- L’esimente prevista per l’erronea indicazione della tariffa doganale opera solo se la merce è comunque descritta in modo tale da consentire alla dogana di comprenderne subito la reale natura; se anche la denominazione commerciale è errata o incompleta, l’esimente non si applica.
- La rettifica della dichiarazione doganale presentata dopo l’accettazione non può neutralizzare la sanzione quando intervenga dopo che l’autorità doganale abbia avviato o preannunciato la visita delle merci, perché in tal caso la correzione è tardiva e non elimina l’ostacolo al controllo.
- In materia di sanzioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva è una condizione giuridica oggettiva e non soggettiva: deve risultare dall’impossibilità, per il giudice, di individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
- Chi invoca l’incertezza normativa oggettiva come causa di esclusione della sanzione ha l’onere di allegare e provare gli elementi di confusione normativa; non basta allegare una personale difficoltà interpretativa.
- La buona fede del contribuente rileva come esimente solo se l’errore è inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza; la mera esistenza di un errore nella dichiarazione non esonera automaticamente dalla sanzione.
- La violazione delle regole di classificazione tariffaria e la falsa applicazione delle norme doganali sono censurabili in cassazione come errori di diritto, senza che ciò implichi un riesame del merito fattuale quando la critica riguarda l’esatta applicazione della voce tariffaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →