Cassazione Civile, Ordinanza n. 25472/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di volersi avvalere della definizione agevolata e dei pagamenti effettuati; ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese. La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione la contribuente aveva proposto ricorso affidato a tre motivi; tuttavia, nel corso del giudizio, ha depositato memoria dichiarando di avere presentato istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, producendo le quietanze di pagamento e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte ha quindi verificato la pendenza di pagamenti rateali ancora in corso e ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie pendenti invocata dalla ricorrente
richiamato per il principio secondo cui la domanda di definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare al giudizio
richiamato quale norma processuale che consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o per estinzione ex lege
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente in vista della decisione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte ha escluso che vi fosse luogo alla sua applicazione nel caso di estinzione del giudizio
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In presenza di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, seguita dalla comunicazione dell'esattore e dai versamenti dovuti, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto.
- Se il contribuente che ha chiesto la definizione agevolata è ricorrente, l'estinzione opera per rinuncia al giudizio; se è resistente o intimato, opera come estinzione ex lege.
- La cessazione della materia del contendere è pronunciabile solo quando, al momento della decisione, risulti il pagamento integrale del debito rateizzato; in difetto, resta ferma l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio venga dichiarato estinto nelle condizioni considerate dalla Corte.
Come è indicizzato
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