Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia origina dall'acquisto, tramite l'intermediario, di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina. L'investitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, deducendo l'inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e la conseguente esecuzione di un'operazione inadeguata. La Corte d'appello aveva ritenuto che la banca dovesse acquisire le informazioni richieste dal regolamento Consob al momento della stipula del contratto quadro, valutare l'operazione come inadeguata e sospenderne l'esecuzione salvo ordine scritto del cliente, nonché che sussistesse il nesso causale tra inadempimento informativo e danno. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che potessero essere utilizzate anche informazioni già acquisite in rapporti precedenti e che, in mancanza di richiesta, non dovesse automaticamente attribuirsi al cliente un profilo di rischio basso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte escluso un'effettiva informazione sui titoli ordinati; 3) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., dell'art. 23 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob, per aver ritenuto provato il nesso causale e per avere valorizzato impropriamente la sola vendita successiva dei titoli; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa propensione dell'investitore per investimenti ad alto rischio e ai precedenti acquisti e rivendite di titoli analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo dell'intermediario di acquisire le informazioni sul profilo del cliente deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro e non può essere sostituito da dati provenienti da altri rapporti contrattuali, salvo il caso in cui il cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni richieste e tale rifiuto risulti documentalmente. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riferito a una questione non accertata nella sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, precisando che il nesso causale tra inadempimento informativo e danno può presumersi, con possibilità per l'intermediario di fornire prova contraria, ma che tale prova non può basarsi sulla sola attitudine speculativa o propensione al rischio dell'investitore; inoltre, la successiva vendita dei titoli e il prezzo di cessione non sono elementi idonei a interrompere il nesso causale. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché i fatti dedotti non erano decisivi rispetto alla violazione degli obblighi informativi già accertata. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
impone agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di informarli adeguatamente.
art. 28 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
primo comma, lett. a) e b); secondo comma
richiede la profilatura dell'investitore al momento del contratto quadro e la fornitura di informazioni adeguate sulla specifica operazione prima della sua esecuzione.
art. 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
impone di astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate, salvo ordine scritto o equivalente dopo avviso al cliente, e di valutare l'adeguatezza tenendo conto delle informazioni raccolte e di ogni altra informazione disponibile.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non in modo dirimente nella decisione.
richiamato per il tema del danno risarcibile e del nesso causale.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ammette una presunzione del nesso causale a favore dell'investitore, con prova contraria a carico dell'intermediario.
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità dell'intermediario e prova.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'intermediario finanziario deve acquisire le informazioni sul profilo di rischio dell'investitore al momento della stipula del contratto quadro: dati provenienti da rapporti precedenti o da altre fonti possono integrare, ma non sostituire, la profilatura richiesta dalla normativa di settore.
- La valutazione di adeguatezza dell'operazione deve essere compiuta sulla base delle informazioni raccolte ai sensi della disciplina Consob e di ogni altra informazione disponibile; se l'operazione è non adeguata, l'intermediario deve avvisare il cliente e può eseguirla solo a fronte di un ordine scritto o equivalente.
- L'omessa acquisizione delle informazioni dovute e l'inadempimento degli obblighi informativi legali possono fondare la responsabilità contrattuale dell'intermediario e, sul piano causale, operare come presunzione di nesso tra violazione e pregiudizio, salvo prova contraria.
- La prova contraria dell'intermediario non può limitarsi a dedurre una generica propensione al rischio dell'investitore o precedenti scelte speculative, perché anche l'investitore orientato al rischio ha diritto a una valutazione consapevole della specifica operazione.
- Elementi successivi alla conclusione dell'investimento, come la vendita dei titoli o la misura del relativo prezzo, non escludono di per sé il nesso causale tra omissione informativa iniziale e danno lamentato.
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