Cassazione Civile, Ordinanza n. 19777/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla compravendita di nove unità immobiliari e locali accessori. La società aveva impugnato l'atto deducendo che la ripresa si fondasse illegittimamente sui soli valori OMI, da considerarsi meri indizi semplici da corroborare con ulteriori elementi di prova. L'Ufficio, nel ricorso per cassazione, ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato che l'accertamento si fondava anche sulla mancata partecipazione della società al contraddittorio preventivo e sull'antieconomicità dell'operazione, con utili irrisori e volume d'affari inferiore al reddito; (2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e analitico-induttivo, sostenendo che i valori OMI possono da soli fondare l'accertamento e che non era necessario il richiamo a cessioni similari; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita omessa pronuncia e motivazione apparente sulla doglianza relativa alla mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato e respinto la censura relativa al contraddittorio preventivo e che la motivazione non fosse apparente, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente valutato il fatto storico dell'antieconomicità manifesta delle vendite e delle gravi incongruenze contabili, fatto decisivo che, se considerato, avrebbe potuto corroborare l'accertamento insieme allo scostamento dai valori OMI. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non consente di censurare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali sull'accertamento fiscale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza di merito.
Il giudice di appello non ha omesso di pronunciare sulla censura relativa al contraddittorio, avendola espressamente respinta.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale.
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'antieconomicità manifesta e le incongruenze contabili possono sorreggere l'accertamento induttivo.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in via gradata come base dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio per l'accertamento IVA.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in via gradata dall'Ufficio per l'accertamento IVA.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state espressamente esaminate.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale non integra, di per sé, un fatto ignorato dal giudice se la relativa circostanza è stata valutata e ritenuta irrilevante; la doglianza non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Ai fini dell'accertamento fiscale, la manifesta e abnorme antieconomicità dell'operazione costituisce un elemento indiziario tipico e idoneo a sorreggere la ripresa, anche da solo, se logicamente valorizzato dall'Ufficio e valutato nel suo complesso.
- Lo scostamento dai valori OMI non deve essere considerato isolatamente, ma può concorrere con altri elementi sintomatici, come l'antieconomicità dell'operazione e le gravi incongruenze contabili, nel formare il quadro presuntivo posto a base dell'accertamento.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del minimo costituzionale: ricorre il vizio solo in caso di motivazione mancante o del tutto inidonea a spiegare la decisione.
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