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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19777/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla compravendita di nove unità immobiliari e locali accessori. La società aveva impugnato l'atto deducendo che la ripresa si fondasse illegittimamente sui soli valori OMI, da considerarsi meri indizi semplici da corroborare con ulteriori elementi di prova. L'Ufficio, nel ricorso per cassazione, ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato che l'accertamento si fondava anche sulla mancata partecipazione della società al contraddittorio preventivo e sull'antieconomicità dell'operazione, con utili irrisori e volume d'affari inferiore al reddito; (2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e analitico-induttivo, sostenendo che i valori OMI possono da soli fondare l'accertamento e che non era necessario il richiamo a cessioni similari; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita omessa pronuncia e motivazione apparente sulla doglianza relativa alla mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato e respinto la censura relativa al contraddittorio preventivo e che la motivazione non fosse apparente, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente valutato il fatto storico dell'antieconomicità manifesta delle vendite e delle gravi incongruenze contabili, fatto decisivo che, se considerato, avrebbe potuto corroborare l'accertamento insieme allo scostamento dai valori OMI. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state espressamente esaminate.
  • La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale non integra, di per sé, un fatto ignorato dal giudice se la relativa circostanza è stata valutata e ritenuta irrilevante; la doglianza non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Ai fini dell'accertamento fiscale, la manifesta e abnorme antieconomicità dell'operazione costituisce un elemento indiziario tipico e idoneo a sorreggere la ripresa, anche da solo, se logicamente valorizzato dall'Ufficio e valutato nel suo complesso.
  • Lo scostamento dai valori OMI non deve essere considerato isolatamente, ma può concorrere con altri elementi sintomatici, come l'antieconomicità dell'operazione e le gravi incongruenze contabili, nel formare il quadro presuntivo posto a base dell'accertamento.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del minimo costituzionale: ricorre il vizio solo in caso di motivazione mancante o del tutto inidonea a spiegare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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