Cassazione Civile, Ordinanza n. 25636/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dall'amministrazione straordinaria di una società nei confronti di più soggetti che avevano ricoperto cariche sociali, per atti di mala gestio asseritamente compiuti in danno della società. Nei confronti di Paolino D'Urso il Tribunale aveva escluso la responsabilità ex artt. 2392 ss. c.c. ma lo aveva condannato ex art. 2043 c.c., ritenendo non valida la sua investitura quale direttore generale e attribuendogli condotte distrattive. La Corte d'appello aveva respinto l'appello di entrambe le parti. Con il ricorso principale D'Urso ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2392, 2393, 2396 e 2055 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina della responsabilità degli amministratori al direttore generale, benché la nomina non provenisse dall'assemblea o dall'atto costitutivo, ma dallo statuto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di varie norme sostanziali e processuali, per omessa considerazione del motivo di appello con cui era stata denunciata l'ultrapetizione del Tribunale, che avrebbe mutato il titolo della domanda; 3) violazione degli artt. 2033, 2392 e 2396 c.c., sostenendo che le condotte distrattive contestate sarebbero illecito extracontrattuale, estraneo ai compiti di direttore generale, che la società avrebbe dovuto agire per ripetizione dell'indebito e che la prova della responsabilità era stata desunta illegittimamente da dichiarazioni rese in sede penale e dalla sentenza di patteggiamento. Con il ricorso incidentale, l'amministrazione straordinaria ha lamentato: 1) l'erronea applicazione delle norme sul rito societario e dell'art. 115 c.p.c., assumendo l'inesistenza della notifica della comparsa di risposta di D'Urso e la conseguente sua contumacia; 2) l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla responsabilità di D'Urso per vicende finanziarie connesse a contratti internazionali e per altre condotte di mala gestio; 3) l'erronea applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per mancata valorizzazione del materiale documentale e presuntivo posto a base della prova del danno e della responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo di D'Urso, affermando che lo statuto può rilevare, ai fini dell'art. 2396 c.c. ratione temporis, come parte integrante dell'atto costitutivo, sicché la nomina del direttore generale prevista dallo statuto è idonea a far operare la disciplina della responsabilità degli amministratori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha rigettato il terzo motivo, chiarendo che condotte distrattive o appropriazioni di beni sociali poste in essere dall'amministratore o dal direttore generale, quando rese possibili dai poteri inerenti alla carica, integrano inadempimento agli obblighi gestori e non un illecito aquiliano o una ripetizione di indebito; ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso a prove atipiche e ha riconosciuto rilievo alla sentenza di patteggiamento come elemento che il giudice di merito non può trascurare senza adeguata motivazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l'inesistenza della notifica della comparsa di risposta, qualificando il fax come notifica nulla e sanabile per raggiungimento dello scopo; ha ritenuto inapplicabile la disciplina invocata sulla non contestazione in caso di asserita contumacia; ha giudicato inammissibili le doglianze sulle vicende finanziarie e sulla prova del danno, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e carenti di specificità e autosufficienza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La responsabilità del direttore generale, ove ne ricorrano i presupposti dell'art. 2396 c.c., si conforma a quella degli amministratori ed è di natura contrattuale, con conseguente riparto dell'onere probatorio proprio dell'inadempimento gestorio.
Richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità, ma la Corte ha verificato la corretta sussunzione della domanda nel titolo di responsabilità gestoria, non nell'illecito aquiliano.
Norma evocata nell'azione originaria di responsabilità sociale, senza autonoma specifica trattazione decisoria.
Nel testo applicabile ratione temporis, le regole di responsabilità degli amministratori si estendono ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo; lo statuto, quale parte integrante dell'atto costitutivo, può rilevare ai fini dell'investitura.
L'appropriazione o distrazione di beni sociali, quando resa possibile dai poteri connessi alla carica, non va necessariamente ricondotta alla responsabilità aquiliana ma può integrare inadempimento degli obblighi gestori.
Richiamato dal ricorrente, ma non accolto perché la responsabilità è stata ricondotta al titolo gestorio e non a un autonomo illecito plurimo.
La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la effettiva motivazione della sentenza di appello.
Richiamato per sostenere la natura contrattuale della responsabilità gestoria e il relativo regime probatorio.
Il principio di non contestazione riguarda la parte costituita; non opera nei termini prospettati dalla ricorrente incidentale in un caso di notificazione nulla ma sanata.
È stata esclusa la necessità di agire per ripetizione dell'indebito, poiché la controversia riguardava l'inadempimento del direttore generale ai doveri gestori.
Richiamato per la prova del danno e della responsabilità, ma le censure sono state ritenute generiche o dirette a una rivalutazione del merito.
Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha escluso che fosse stata specificamente indicata la base indiziaria da valorizzare.
Richiamato in materia di presunzioni semplici, ma la censura è stata giudicata carente di specificità.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, come nel caso di fax effettivamente ricevuto dal difensore del destinatario.
art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 5 del 2003
La trasmissione via fax tra difensori non costituisce notificazione valida in tale rito per gli atti non consentiti, ma integra una notifica nulla e non inesistente se l'atto perviene al destinatario.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 5 del 2003
La non contestazione dei fatti allegati opera rispetto alla parte costituita; non può essere invocata nei termini prospettati dalla ricorrente incidentale per sostenere l'effetto di contumacia e di automatica pacificazione dei fatti.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l'automatica non contestazione in caso di tardiva notifica della comparsa di risposta.
La sentenza di patteggiamento non fa stato nel civile, ma contiene un dato che il giudice di merito non può ignorare senza adeguata motivazione.
Come per l'art. 444 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena può essere valorizzata come elemento indiziario nel giudizio civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
È il rito societario nel cui ambito si colloca la disciplina richiamata sulla notificazione e sulla non contestazione.
Massime di principio
- La responsabilità del direttore generale di società, quando prevista per rinvio alla disciplina degli amministratori, è di regola responsabilità da inadempimento del rapporto gestorio e non responsabilità aquiliana, anche se il fatto materiale consiste in condotte distrattive o appropriazioni di beni sociali.
- Ai fini dell'art. 2396 c.c. nel testo previgente, la previsione statutaria che attribuisce all'organo amministrativo il potere di nominare direttori generali può valere come disposizione dell'atto costitutivo, atteso che lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o mira, sotto forma apparente di violazione di legge o omesso esame, a una nuova valutazione del merito.
- La prova della responsabilità gestoria può essere fondata anche su elementi probatori atipici, compresi atti delle indagini preliminari penali, purché il giudice ne valuti criticamente l'attendibilità e li coordini con le altre risultanze istruttorie.
- La sentenza di patteggiamento non produce giudicato nel civile, ma costituisce un elemento che il giudice di merito deve considerare e non può disattendere senza adeguata motivazione.
- Nel rito societario, la trasmissione via fax di un atto tra difensori, pur non essendo notificazione valida nelle forme richieste per alcuni atti, integra una nullità sanabile e non un'inesistenza se l'atto è comunque pervenuto al destinatario.
- Il principio di non contestazione opera con riferimento alla parte costituita e non consente di attribuire automaticamente efficacia pacificante ai fatti allegati quando la prospettazione difensiva non sia correttamente incanalata nella disciplina processuale invocata.
- Chi deduce in cassazione vizi di omesso esame, violazione dell'onere della prova o prova presuntiva deve indicare specificamente i fatti, i documenti e gli indizi decisivi su cui la censura si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile.
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