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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30423/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex socio e già legale rappresentante di una società a responsabilità limitata impugnava un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame e riteneva insussistente la responsabilità personale del socio per i debiti tributari sociali, osservando che l’avviso era stato notificato alla società prima della cancellazione dal registro delle imprese, che l’eventuale prosecuzione del giudizio doveva avvenire nei confronti dei soci, ma che mancava prova della distribuzione dell’attivo in sede di liquidazione, presupposto reputato necessario per la responsabilità dei soci. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2280 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la qualità di successore del socio non dipende dalla ripartizione dell’attivo, che incide solo sul limite della sua responsabilità, e che tale circostanza non esclude l’interesse dell’Ufficio a far valere la legittimità dell’avviso notificato alla società cancellata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il recente orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite. Ha affermato che, nella responsabilità dei soci limitatamente responsabili per i debiti tributari della società estinta, la percezione di somme in sede di bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione relativa all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva; se contestata, tale circostanza deve essere provata dal Fisco quando agisca con autonomo avviso nei confronti del socio. Tuttavia, essa non può essere introdotta nel giudizio di impugnazione promosso contro l’avviso originariamente notificato alla società, anche se il processo sia proseguito da o nei confronti dei soci a seguito dell’estinzione della società. Poiché la CTR aveva escluso l’interesse dell’Amministrazione a proseguire il processo in base alla mancata distribuzione dell’attivo, sovrapponendo interesse ad agire e legittimazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2495 c.c.

    terzo (già secondo) comma

    La percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, nella responsabilità dei soci della società estinta, attiene all’interesse ad agire del Fisco e non alla legittimazione ad causam; se contestata, deve essere provata dall’Amministrazione in un autonomo giudizio nei confronti del socio.

  • art. 2280 c.c.

    È richiamato dalla difesa erariale insieme all’art. 2495 c.c. per sostenere che la successione del socio non dipende dalla materiale ripartizione dell’attivo.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Costituisce il fondamento dell’azione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci della società estinta per i debiti tributari della società.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in combinazione con l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 quale base per la notificazione dell’atto impositivo ai soci.

  • art. 110 c.p.c.

    È richiamato dalla CTR per sostenere che, dopo l’estinzione della società nel corso del giudizio, l’appello dovesse essere proposto dai soci quali successori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nella responsabilità dei soci di società estinta per debiti tributari sociali, la percezione di somme in sede di liquidazione delimita la misura massima della pretesa verso il socio e attiene all’interesse ad agire dell’ente impositore, non alla legittimazione passiva del socio.
  • Se il Fisco agisce con autonomo avviso notificato al socio ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, la contestazione circa l’avvenuta riscossione di somme in sede di liquidazione deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria.
  • Nel giudizio promosso contro l’avviso di accertamento originariamente notificato alla società, la questione della percezione di attività sociali o di quote di liquidazione da parte dei soci non può essere introdotta, neppure se il processo prosegue per effetto dell’estinzione della società.
  • La prosecuzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese non consente di sovrapporre il tema della legittimazione dei soci al tema dell’interesse del Fisco a coltivare l’accertamento del debito sociale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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