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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01315/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente poi fallita, di cartelle di pagamento e di un atto di pignoramento presso terzi. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sull'impugnazione del pignoramento e aveva accolto il ricorso contro le cartelle per difetto di notifica e per illegittimità della pretesa. In appello, l'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione avevano censurato la decisione, ma la commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli con motivazione estremamente sintetica. Nel ricorso per cassazione la società di riscossione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ai sensi delle norme sul contenuto della sentenza; 2) omessa interruzione del giudizio di appello per intervenuto fallimento della società contribuente; 3) omessa pronuncia sui motivi di appello, in particolare sulla eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la mancata interruzione del processo può essere fatta valere solo dalla parte pregiudicata dall'evento interruttivo, e non dalle altre parti. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era viziata da motivazione solo apparente: mancava una sia pur sintetica esposizione delle ragioni di gravame e il rigetto si riduceva a un'affermazione apodittica non idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico della decisione. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Consente il rilascio della procura mediante documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e la Corte ne ammette l'utilizzo anche in forma nativa digitale, purché siano rispettati gli oneri di deposito e attestazione di conformità della copia analogica.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando difetta del minimo contenuto motivazionale, cioè quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione che, pur concisa, indichi le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come parametro del contenuto della sentenza del giudice tributario e della necessaria motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e non può essere meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.

  • art. 43 r.d. n. 267 del 1942

    Invocato per l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento.

  • art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato in relazione all'interruzione del processo tributario per sopravvenuto fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È indicato quale termine rilevante ai fini dell'eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel merito della pretesa tributaria originaria, quale parametro di illegittimità della pretesa fiscale contestata nei gradi di merito.

  • art. 6 l. n. 53 del 1994

    È richiamato insieme agli artt. 9 e alle regole sul deposito analogico per l'attestazione di conformità delle copie di atti digitali.

  • art. 9 l. n. 53 del 1994

    Attribuisce al difensore il potere di estrarre copie analogiche di documenti informatici e attestarne la conformità.

  • art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020

    È indicato come norma che ha consentito, in seguito, il deposito telematico degli atti e documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione.

  • d.m. 27 gennaio 2021

    È richiamato quale atto regolamentare che ha reso possibile il deposito telematico presso la Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La procura alle liti per il ricorso per cassazione può essere validamente conferita su documento informatico nativo digitale, purché sia sottoscritta digitalmente e sia depositata una copia analogica munita di attestazione di conformità all'originale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per vizio di motivazione è fondata quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e si risolve in una motivazione apparente, pur succinta.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo il vizio motivazionale che si traduce in una anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente o incomprensibile.
  • La violazione delle norme sull'interruzione del processo per fallimento può essere fatta valere solo dalla parte che subisce un concreto pregiudizio dall'omessa interruzione, non dalle altre parti del giudizio.
  • L'omessa pronuncia sui motivi di appello integra un vizio denunciabile in cassazione quando il giudice d'appello non si confronti in modo intelligibile con le questioni devolute, impedendo il controllo sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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