Parere n. 796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Sodexo Italia S.p.A. contro l’Azienda di tutela della salute della Città metropolitana di Milano, la Regione Lombardia e il Ministero della salute per l’annullamento del provvedimento 9 marzo 2023 di richiesta del pagamento della tariffa forfettaria annua di cui al d.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della richiesta del 9 marzo 2023 di pagamento della tariffa forfettaria annua prevista dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, quantificata in euro 806,00 per l'anno 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, società che confeziona pasti destinati alla somministrazione collettiva nelle mense aziendali da essa gestite, ha contestato la richiesta dell'ATS di pagamento della tariffa forfettaria annua prevista dal d.lgs. n. 32 del 2021. Ha dedotto eccesso di potere per mancanza e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo di non commercializzare all'ingrosso i pasti, somministrati direttamente al consumatore finale, e di essere pertanto esente dalla tariffa. Il Ministero della salute ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell'atto e ne ha comunque chiesto il rigetto. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda il riparto di giurisdizione: occorre stabilire se la controversia sulla debenza della tariffa rientri nella giurisdizione amministrativa o in quella tributaria, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2021, che ha sostituito il d.lgs. n. 194 del 2008 e introdotto margini di valutazione tecnica nella determinazione della tariffa.
Il parere
La Sezione ha ritenuto assorbente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi sulla disciplina previgente, ha affermato che la tariffa annuale per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ha natura tributaria, in quanto costituisce una prestazione patrimoniale doverosa, collegata all'interesse generale alla salute, ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e alla spesa pubblica per l'organizzazione dei controlli, gravante su una platea individuata in relazione all'attività svolta nel settore alimentare. Tale qualificazione resta valida anche sotto il d.lgs. n. 32 del 2021. L'eventuale attribuzione all'amministrazione di margini di discrezionalità, necessariamente tecnica, nella determinazione dell'ammontare del tributo non modifica la natura tributaria della prestazione e non sposta la giurisdizione, definita per materia in relazione alla natura del prelievo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con facoltà di riproposizione davanti al giudice tributario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia sulla richiesta di pagamento della tariffa forfettaria annua prevista dal d.lgs. n. 32 del 2021 rientra nella giurisdizione del giudice tributario, perché la prestazione ha natura tributaria.
Disciplina sopravvenuta e margini di valutazione tecnica
L'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2021 e l'attribuzione all'amministrazione di margini di valutazione tecnica nella determinazione dell'importo non escludono la natura tributaria della tariffa né comportano il radicamento della giurisdizione amministrativa.
Riproposizione della domanda
Sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se riproposta davanti al giudice tributario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194
tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
La disciplina previgente prevedeva una prestazione qualificata dalla giurisprudenza come tributaria.
tariffa forfettaria annua
La disciplina sopravvenuta, adottata in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625, non modifica la natura tributaria della tariffa.
art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
tributi di ogni genere e specie
La giurisdizione tributaria è definita per materia e comprende le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie.
art. 46, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175
tributi di ogni genere e specie
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della definizione per materia della giurisdizione tributaria.
art. 23 Cost.
riserva di legge relativa
L'eventuale discrezionalità amministrativa nella determinazione del tributo deve essere necessariamente tecnica, poiché una discrezionalità non tecnica sarebbe incompatibile con la riserva di legge relativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non esplicita ulteriori interpretazioni della disposizione.
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
Il regolamento è indicato come fonte dell'adeguamento cui il d.lgs. n. 32 del 2021 ha provveduto; tale adeguamento non incide sulla natura tributaria della tariffa.
Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 13431
Ha affermato la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla tariffa annuale forfettaria prevista dal d.lgs. n. 194 del 2008, qualificandola come tributo.
Cass., Sez. VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 134
Conferma l'orientamento sulla natura tributaria della tariffa e sulla giurisdizione tributaria.
Cass., Sez. tributaria, 14 aprile 2020, n. 7789
Conferma l'orientamento sulla devoluzione al giudice tributario delle controversie relative alla tariffa.
Massime di principio
- La controversia sulla debenza di una prestazione patrimoniale deve essere devoluta alla giurisdizione tributaria quando la prestazione ha natura tributaria, anche se la sua quantificazione è rimessa all'amministrazione e anche se l'importo è determinato attraverso valutazioni tecniche.
- La tariffa annuale forfettaria destinata a finanziare i controlli sanitari ufficiali ha natura tributaria quando è una prestazione obbligatoria, collegata alla spesa pubblica per l'organizzazione dei controlli e applicata a una platea individuata in base all'attività economica svolta nel settore alimentare.
- L'introduzione, da parte della disciplina sopravvenuta, di differenziazioni tariffarie, esenzioni o margini di valutazione tecnica non altera la natura tributaria del prelievo, purché tali margini restino di carattere tecnico e siano esercitati nel rispetto della riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 Cost.
- La giurisdizione tributaria, essendo definita per materia, dipende dalla qualificazione sostanziale della prestazione come tributo e non dalla natura formalmente amministrativa dell'atto con cui l'amministrazione ne richiede il pagamento.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, la domanda può essere riproposta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Richiesta di pagamento della tariffa sanitaria e giurisdizione tributaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Sodexo Italia S.p.A. contro la richiesta dell'Azienda di tutela della salute della Città metropolitana di Milano di pagare, per l'anno 2023, la tariffa forfettaria annua prevista dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, quantificata in euro 806,00. La società confeziona pasti per mense aziendali da essa gestite e sostiene di non commercializzare all'ingrosso i pasti, somministrati direttamente al consumatore finale.
La censura proposta
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in eccesso di potere per mancanza e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Secondo la società, l'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo tariffario, nonostante il contenuto dell'autocertificazione presentata per l'anno 2021, ritenuta valida anche per gli anni successivi in assenza di variazioni.
La posizione dell'amministrazione
Il Ministero della salute, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo la natura non provvedimentale dell'atto impugnato e, comunque, ne ha chiesto il rigetto nel merito. La Sezione non ha esaminato tale eccezione né le censure sostanziali, ritenendo preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il precedente quadro normativo e giurisprudenziale
La Sezione ha richiamato l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, formatosi sul d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194. Secondo Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 13431, e le successive conferme, la tariffa annuale forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ha natura tributaria. La qualificazione dipende dalla doverosità della prestazione, dal collegamento con l'interesse generale alla tutela della salute e con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dal rapporto con la spesa pubblica necessaria per organizzare i controlli e predisporre strutture, mezzi e personale.
La disciplina del d.lgs. n. 32 del 2021
La ricorrente ha sostenuto che il d.lgs. n. 32 del 2021, sostitutivo della disciplina previgente e adottato in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625, avrebbe introdotto elementi di discrezionalità prima non presenti. In particolare, la disciplina consentirebbe differenziazioni tariffarie in relazione al livello di rischio e prevederebbe diversificazioni tra attività ed esenzioni.
La Sezione ha escluso che tali elementi siano idonei a modificare la giurisdizione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 175 del 2024, la giurisdizione tributaria è definita per materia e comprende le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie. Pertanto, ciò che rileva è la natura sostanziale della prestazione e non il grado di automatismo della sua quantificazione.
Discrezionalità tecnica e riserva di legge
L'eventuale attribuzione di margini di valutazione all'amministrazione nella determinazione dell'importo non è incompatibile con la qualificazione tributaria. Tali margini devono avere carattere tecnico; diversamente, la norma attributiva di un potere impositivo si porrebbe in contrasto con la riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 della Costituzione.
Ne deriva che differenziazioni, esenzioni e valutazioni tecniche nella quantificazione della tariffa non trasformano la controversia in una questione di legittimità dell'esercizio di un potere amministrativo appartenente alla giurisdizione amministrativa, quando il nucleo della controversia riguarda la debenza di un tributo.
Esito del ricorso
La Sezione ha espresso parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario. Non sono state quindi esaminate le contestazioni relative all'applicazione concreta della tariffa, alla qualificazione dell'attività della società, alla motivazione dell'atto o al difetto di istruttoria.
La ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice tributario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
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