Parere n. 783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992, in relazione all'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. L'istruttoria amministrativa avrebbe evidenziato specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica, tali da rendere inopportuno il conferimento della cittadinanza. La questione sottoposta alla Sezione concerneva la sufficienza degli elementi riservati posti a fondamento del diniego e la possibilità di esprimere il parere conforme richiesto dall'art. 8. La Sezione ha rilevato che l'informativa riservata richiamava fatti prima facie non del tutto circostanziati e che, allo stato, non disponeva di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative. Ha inoltre precisato che il provvedimento di diniego, pur potendo fondarsi su documenti riservati, non può essere motivato in modo generico, dovendo indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Il parere
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, senza avallare allo stato il diniego prospettato. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica, ha ritenuto che gli elementi trasmessi non fossero sufficientemente circostanziati per consentire una valutazione sostanziale della correttezza della conclusione amministrativa. Ha quindi subordinato il giudizio sulla legittimità del diniego alla necessità che le ragioni ostative siano adeguatamente individuate e rappresentate nel provvedimento, nel rispetto della riservatezza della documentazione e del diritto di difesa dell'interessato.
Osservazioni
Art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992 - Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La Sezione riconosce che comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza, ma rileva che gli elementi informativi trasmessi richiamano fatti prima facie non del tutto circostanziati e non consentono, allo stato, di verificare la sostanziale correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
Art. 8, comma 1, legge n. 91/1992 - Parere conforme del Consiglio di Stato
In presenza di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il diniego ministeriale richiede il conforme parere del Consiglio di Stato. Nel caso esaminato, la Sezione non ha espresso un avallo sostanziale al diniego, ritenendo insufficienti gli elementi disponibili per formulare una valutazione compiuta.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il diniego non può avere motivazione generica. Anche quando le informazioni siano contenute in documenti riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo sufficiente a consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti temporali e familiari per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, ferma la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 6.
art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego per ragioni di sicurezza della Repubblica deve essere motivato e adottato previo conforme parere del Consiglio di Stato; la motivazione deve rendere conoscibili le ragioni ostative pur nel rispetto della riservatezza delle fonti e dei documenti.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'interessato a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela della riservatezza dei dati personali dell'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, ma devono essere effettivamente comprovati e adeguatamente rappresentati nell'istruttoria.
- L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica non esclude il controllo sulla sufficienza e sulla circostanza degli elementi posti a fondamento del diniego.
- Il provvedimento di diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza non può limitarsi a una motivazione generica: anche quando la documentazione istruttoria sia riservata, devono essere indicate le ragioni ostative in misura compatibile con il carattere riservato degli atti e sufficiente a consentire l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana a uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare è stato esaminato dalla Sezione Prima nell'ambito della procedura prevista dalla legge n. 91/1992 per i dinieghi fondati su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva presentato domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, dopo avere contratto matrimonio con cittadina italiana. La norma consente l'acquisto della cittadinanza al coniuge straniero o apolide in presenza dei requisiti temporali di residenza o di decorso del matrimonio e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale.
Causa ostativa e ruolo del Consiglio di Stato
L'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 esclude l'acquisto della cittadinanza quando sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego sia fondato su ragioni di sicurezza, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione degli elementi istruttori
Il Ministero aveva trasmesso un'informativa riservata dalla quale emergevano specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica. La Sezione ha tuttavia osservato che i fatti richiamati non apparivano, prima facie, del tutto circostanziati. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella delicata valutazione della sicurezza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni ministeriali.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha precisato che il provvedimento di diniego non può essere generico. La circostanza che le informazioni siano contenute in documenti riservati non elimina l'obbligo di indicare nel provvedimento le ragioni ostative, sia pure nel rispetto della riservatezza degli atti e delle fonti. L'indicazione deve essere sufficientemente concreta da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Conclusioni
Il parere è stato espresso nei sensi della motivazione. La Sezione non ha ritenuto possibile formulare, sulla base degli elementi trasmessi, una valutazione sostanziale favorevole al diniego prospettato e ha richiamato la necessità di un'istruttoria adeguatamente circostanziata e di una motivazione non generica. Il parere è stato redatto in forma riservata, con oscuramento dei dati idonei a identificare l'interessato, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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