Parere n. 782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere conforme sul diniego della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai fini del rigetto dell’istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell’art. 5 della medesima legge. L’istruttoria amministrativa avrebbe fatto emergere specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza degli elementi riservati acquisiti dall’Amministrazione e la possibilità di fondare su di essi il diniego, tenendo conto dell’ampia discrezionalità amministrativa in materia e dell’esigenza che il provvedimento sia motivato in modo non generico, così da consentire all’interessato l’eventuale esercizio del diritto di difesa.
Il parere
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, rilevando che l’informativa riservata trasmessa dal Ministero richiama fatti che, prima facie, non appaiono sufficientemente circostanziati. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni ministeriali. Ha precisato che l’eventuale decreto di diniego non può essere sorretto da una motivazione generica: anche se i documenti istruttori restano riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini tali da permettere all’interessato di esercitare l’eventuale diritto di difesa. Il dispositivo recepisce tali rilievi senza esprimere un parere pienamente favorevole al rigetto sulla base degli elementi trasmessi.
Osservazioni
Adeguatezza dell’informativa riservata
L’informativa trasmessa dall’Amministrazione richiama motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma i fatti indicati non appaiono prima facie sufficientemente circostanziati; allo stato, la Sezione non dispone quindi di elementi per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative.
Motivazione del diniego
L’eventuale provvedimento di diniego non può avere motivazione generica. Pur restando riservati i documenti istruttori, il decreto deve indicare le ragioni ostative in modo sufficiente a consentire all’interessato l’esercizio dell’eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua il presupposto normativo dell’istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego per ragioni di sicurezza della Repubblica richiede un conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dell’interessato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati personali e dell’identificabilità dell’interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e possono fondare il diniego ministeriale solo nel rispetto dell’art. 8 della stessa legge.
- L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica non esclude la necessità che gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego siano sufficientemente circostanziati e verificabili nella loro consistenza dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
- La riservatezza degli atti e delle informazioni utilizzati per ragioni di sicurezza della Repubblica non consente una motivazione meramente generica: il provvedimento di diniego deve comunque esplicitare le ragioni ostative in misura tale da permettere all’interessato l’eventuale esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell’interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, mentre il possibile diniego è stato prospettato sulla base di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Quadro normativo
L’art. 5 della legge n. 91/1992 consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali di residenza o di durata del matrimonio e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione personale.
L’art. 6, comma 1, lett. c), prevede quale causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, il Ministro dell’interno respinge l’istanza con decreto motivato quando ricorrono le cause ostative dell’art. 6; se il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione dell’informativa riservata
Il Ministero ha trasmesso un’informativa riservata dalla quale emergerebbero controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica. La Sezione ha tuttavia rilevato che i fatti richiamati non appaiono, prima facie, sufficientemente circostanziati.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella delicata valutazione degli interessi connessi alla sicurezza della Repubblica, ma ha precisato che tale discrezionalità non consente di prescindere da una base istruttoria adeguata. Allo stato degli atti, la Sezione non ha ritenuto di poter valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni ministeriali.
Obbligo di motivazione del diniego
La Sezione ha affermato che l’eventuale decreto di diniego non può essere motivato in modo generico. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzati dall’Amministrazione può impedire la divulgazione integrale degli atti istruttori, ma non elimina l’obbligo di indicare nel provvedimento le ragioni ostative essenziali.
La motivazione deve quindi essere sufficientemente concreta da consentire all’interessato di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di difesa.
Esito del parere
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, senza avallare incondizionatamente il diniego sulla base dell’informativa trasmessa. Il parere evidenzia la necessità di una più adeguata circostanziazione degli elementi ostativi e di una motivazione non generica del provvedimento finale, pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessato, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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