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Parere

Parere n. 780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Richiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. L'istruttoria amministrativa ha evidenziato specifiche controindicazioni concernenti la sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza degli elementi riservati acquisiti dall'Amministrazione e la possibilità di fondare su di essi il diniego, considerando l'ampia discrezionalità amministrativa nella materia e l'esigenza che il provvedimento indichi comunque ragioni ostative sufficientemente specifiche, tali da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

Il parere

La Sezione ha reso un parere non pienamente adesivo allo stato degli atti. Ha rilevato che l'informativa riservata trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti che prima facie non appaiono del tutto circostanziati e che, pertanto, non vi sono elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, la Sezione ha precisato che il diniego non può essere motivato in termini generici: anche quando si fonda su documenti riservati, deve indicare le ragioni ostative in modo idoneo a consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa, nel rispetto della riservatezza delle fonti e dei documenti.

Osservazioni

Sufficienza dell'informativa riservata

L'informativa trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti che, prima facie, non appaiono del tutto circostanziati; allo stato la Sezione non dispone quindi di elementi per verificare la sostanziale correttezza delle conclusioni relative alla sussistenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Motivazione del diniego

Il provvedimento di diniego non può avere una motivazione generica. Pur restando riservati i documenti posti a fondamento dell'istruttoria, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua il titolo per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano e i relativi presupposti temporali e familiari.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede un conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, dell'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela della riservatezza e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992 e il relativo diniego ministeriale richiede il conforme parere del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8, comma 1.
  • L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica non esclude la necessità che gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego siano sufficientemente circostanziati per consentire una valutazione della correttezza sostanziale della decisione.
  • La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzati nell'istruttoria non consente una motivazione meramente generica: il provvedimento di diniego deve indicare le ragioni ostative in termini sufficienti a permettere all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa, senza necessariamente divulgare i documenti riservati.

Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica

Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell'interno concernente il diniego della cittadinanza italiana a uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare è stato esaminato dalla Sezione Prima in sede consultiva ai fini dell'applicazione degli artt. 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Presupposti dell'istanza

Lo straniero aveva presentato un'istanza documentata per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, avendo contratto matrimonio il 27 aprile 2016 con una cittadina italiana. L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 consente l'acquisto della cittadinanza al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, in presenza dei requisiti temporali di residenza o di decorso del matrimonio e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.

Causa ostativa e procedimento di diniego

Nel corso dell'istruttoria sono emerse controindicazioni concernenti la sicurezza della Repubblica. L'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992 prevede che la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica impedisca l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

Valutazione dell'informativa riservata

La Sezione ha rilevato che l'informativa riservata trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti che, prima facie, non appaiono del tutto circostanziati. Per tale ragione, allo stato degli atti, non è stato possibile valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative circa la sussistenza dei motivi ostativi.

La Sezione ha comunque riconosciuto l'ampia discrezionalità spettante all'Amministrazione nella delicata valutazione delle esigenze attinenti alla sicurezza della Repubblica. Tale discrezionalità non esonera, tuttavia, l'Amministrazione dalla necessità di disporre di elementi istruttori sufficientemente specifici e verificabili nella loro consistenza, almeno ai fini della motivazione del provvedimento.

Obbligo di motivazione e diritto di difesa

Il diniego non può essere fondato su una motivazione generica. Anche se i documenti e le informazioni utilizzati dall'Amministrazione restano riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo sufficientemente preciso da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

La riservatezza riguarda quindi i documenti e i dati sensibili dell'istruttoria, ma non elimina l'esigenza di esplicitare nel provvedimento il nucleo essenziale delle ragioni che impediscono il conferimento della cittadinanza.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere nei sensi indicati in motivazione, senza fornire allo stato un parere conforme al diniego prospettato dall'Amministrazione. L'esito è pertanto interlocutorio: la documentazione trasmessa non consentiva di valutare la sostanziale correttezza della conclusione amministrativa e veniva ribadita la necessità di una motivazione non generica, compatibile con la riservatezza degli atti e idonea a garantire il diritto di difesa dell'interessato.

Il parere è stato redatto in duplice originale, con oscuramento dei dati identificativi nella versione digitale, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali richiamata nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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