Parere n. 784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere conforme sul diniego della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata da una straniera ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il matrimonio contratto nel 2006 con un cittadino italiano. Nel corso dell'istruttoria sono emerse informazioni riservate recanti specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione riguardava quindi la sufficienza di tali elementi, valutati discrezionalmente dall'Amministrazione, a integrare la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, nonché le condizioni di motivazione del successivo provvedimento di diniego.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza. Ha ritenuto che gli elementi informativi riservati prodotti dall'Amministrazione riguardino situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale e non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono stati ravvisati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni amministrative. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego deve essere motivato in modo non generico: pur salvaguardando la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessata l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992 - Sicurezza della Repubblica
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza per matrimonio. La valutazione amministrativa degli elementi informativi riservati è ampia, ma non deve risultare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Art. 8, comma 1, legge n. 91/1992 - Motivazione del diniego
Il decreto di diniego deve indicare, senza ricorrere a una motivazione generica, le ragioni ostative rilevanti. La riservatezza dei documenti posti a fondamento dell'istruttoria non esonera l'Amministrazione dal fornire una motivazione idonea a consentire all'interessata l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5. La loro valutazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, soggetta al limite della manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere specificamente motivato, pur nel rispetto della riservatezza delle fonti informative.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il fondamento della tutela dell'identità e della riservatezza dell'interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi nel parere.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti di tutela dei diritti e della dignità dell'interessata e di oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa autonoma ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione degli elementi informativi concernenti la sicurezza della Repubblica rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata, in assenza di ulteriori profili, quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza degli atti e delle informazioni utilizzati per il diniego della cittadinanza non consente una motivazione meramente generica: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini compatibili con la tutela delle fonti e sufficienti a permettere l'esercizio del diritto di difesa.
- Quando il diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è fondato sull'art. 8 della legge n. 91/1992, il conforme parere del Consiglio di Stato costituisce presupposto del decreto ministeriale.
Diniego della cittadinanza italiana per matrimonio
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato chiamato a rendere il parere conforme richiesto dal Ministero dell'interno ai fini del rigetto di un'istanza di cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano. Il diniego è stato prospettato per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti normativi
L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, alla residenza legale richiesta e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.
L'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima legge stabilisce che l'acquisto è precluso quando sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego dipende da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione degli elementi informativi
Nel corso dell'istruttoria ministeriale sono emerse specifiche controindicazioni riguardanti la sicurezza della Repubblica. Gli elementi informativi sono stati trasmessi in forma riservata.
La Sezione ha osservato che la valutazione della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza implica un'ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato, tale valutazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono pertanto emersi elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni raggiunte dal Ministero.
Obbligo di motivazione del decreto
Il parere favorevole al rigetto è stato accompagnato da una precisazione essenziale sulla motivazione del provvedimento finale. Il decreto ministeriale non può limitarsi a una motivazione generica. Pur dovendo mantenere riservati i documenti e le informazioni posti alla base dell'istruttoria, deve indicare le ragioni ostative che giustificano il diniego in misura sufficiente a consentire all'interessata l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Ne deriva la necessità di un bilanciamento tra tutela della sicurezza della Repubblica e garanzie partecipative e difensive della destinataria del provvedimento.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza di cittadinanza, ritenendo integrata, sulla base degli elementi disponibili, la causa ostativa relativa alla sicurezza della Repubblica e corretta la valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Il parere è stato redatto in forma oscurata e non oscurata, in ragione della riservatezza dell'affare, disponendo l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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