Parere n. 781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere conforme sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 91/1992
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata da uno straniero, coniugato con cittadina italiana dal 11 gennaio 2003, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria sono emerse informazioni riservate relative a specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza di tali elementi, valutati dall’Amministrazione come comprovati motivi ostativi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della medesima legge, e la possibilità di esprimere il parere conforme richiesto dall’art. 8, comma 1.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole al diniego della cittadinanza. Ritiene che la valutazione delle informazioni riservate e della loro rilevanza quali controindicazioni per la sicurezza della Repubblica rientri nell’ampia discrezionalità amministrativa e che, allo stato degli atti, tale valutazione non appaia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non emergono quindi elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato precisa tuttavia che il decreto di diniego dovrà essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti informativi, dovrà indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all’interessato l’eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Art. 8 legge n. 91/1992 - Parere conforme sul diniego
Sussistono, allo stato degli atti, elementi sufficienti per esprimere parere conforme al rigetto dell’istanza di cittadinanza per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il decreto di diniego non può essere fondato su una motivazione generica. Deve indicare, fermo il carattere riservato dei documenti utilizzati, le ragioni ostative che permettano all’interessato di esercitare l’eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, ferma la verifica delle cause ostative previste dalla legge.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede un conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere adottato con decreto motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione della rilevanza delle informazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e può essere censurata, in sede consultiva, quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- Il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992 può essere espresso anche sulla base di informazioni riservate, purché dagli atti emergano elementi sufficienti a escludere l’erroneità manifesta della valutazione amministrativa.
- La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare il decreto di diniego: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini non generici e tali da consentire all’interessato l’esercizio dell’eventuale diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell’interno concernente il diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L’affare è stato sottoposto al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che richiede il parere conforme della Sezione quando il rigetto dell’istanza sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell’istanza
L’interessato aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana l’11 gennaio 2003. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di acquistare la cittadinanza in presenza dei requisiti temporali di residenza o di decorso del periodo previsto per il residente all’estero, purché il matrimonio non sia stato sciolto, annullato o cessato nei suoi effetti civili e non sussista separazione personale.
Causa ostativa e istruttoria
Nel corso dell’istruttoria amministrativa sono emerse informazioni riservate relative a specifiche controindicazioni per la sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha quindi ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, che preclude l’acquisto della cittadinanza quando ricorrano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione considera ampiamente discrezionale la valutazione delle situazioni di fatto poste a fondamento della prognosi di inopportunità del conferimento della cittadinanza. Esaminati gli elementi informativi riservati allegati alla relazione ministeriale, ritiene che la valutazione dell’Amministrazione non appaia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Allo stato degli atti, non risultano pertanto elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni ministeriali. La Sezione esprime conseguentemente parere favorevole al diniego della cittadinanza, nei sensi indicati in motivazione.
Obbligo di motivazione del decreto
Il Consiglio di Stato precisa che la riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate non consente di adottare un provvedimento motivato in modo generico. Il decreto ministeriale dovrà indicare le ragioni ostative al conferimento della cittadinanza, pur senza compromettere il carattere riservato della documentazione, in termini sufficienti a permettere all’interessato l’eventuale esercizio del diritto di difesa.
Esito
Il parere è favorevole al rigetto dell’istanza di cittadinanza ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, della legge n. 91/1992, con la precisazione che il successivo decreto di diniego dovrà rispettare un obbligo di motivazione effettivo e non meramente apparente. Il parere e gli atti sono soggetti a oscuramento dei dati identificativi dell’interessato, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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