Parere n. 785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimersi sull’istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata da una straniera. Un precedente parere aveva rilevato che l’informativa riservata si limitava ad affermare l’esistenza di motivi ostativi per ragioni di sicurezza della Repubblica, senza fornire elementi ulteriori, impedendo alla Sezione di formulare una valutazione sull’opportunità della concessione. A seguito della rinnovata richiesta ministeriale sono stati trasmessi ulteriori elementi informativi provenienti dagli organismi preposti, non del tutto circostanziati e in parte confermativi di quelli originari. La questione riguardava la sufficienza di tali elementi a sostenere il diniego, tenuto conto dell’ampia discrezionalità amministrativa in materia e della necessità di assicurare una motivazione non generica, compatibile con la riservatezza delle fonti e con l’esercizio del diritto di difesa dell’interessata.
Il parere
La Sezione ritiene che gli ulteriori elementi informativi, pur non essendo completamente circostanziati e risultando in parte confermativi di quelli già trasmessi, facciano riferimento a situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Tale valutazione non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Il parere è tuttavia subordinato al rispetto di un preciso limite motivazionale: il provvedimento di diniego non può essere fondato su una motivazione generica, ma deve indicare, anche se senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative concrete che consentano all’interessata di esercitare l’eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Valutazione discrezionale delle informazioni di sicurezza
La valutazione delle situazioni di fatto indicate dagli organismi preposti come possibili controindicazioni alla concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, purché non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il diniego non può contenere una motivazione meramente generica. Anche qualora i documenti posti a fondamento dell’istruttoria siano riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini sufficientemente concreti da permettere all’interessata di esercitare l’eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento dei dati identificativi dell’interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione delle domande di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel ponderare le informazioni provenienti dagli organismi preposti.
- Il sindacato sulla valutazione amministrativa delle informazioni di sicurezza resta escluso quando la valutazione non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza dei documenti e delle fonti informative non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare il diniego in modo non generico: il provvedimento deve esplicitare le ragioni ostative essenziali, in misura sufficiente a consentire all’interessato l’esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell’interno relativa alla concessione della cittadinanza italiana a una straniera, sulla base di informazioni riservate concernenti possibili motivi ostativi collegati alla sicurezza della Repubblica.
Premesse e precedente parere
Con il parere n. 297/2025 la Sezione aveva rilevato che l’informativa riservata trasmessa dal Ministero si limitava ad affermare l’esistenza di motivi ostativi, senza specificare le circostanze poste a fondamento della valutazione. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di cittadinanza e sicurezza, la Sezione aveva quindi ritenuto di non poter formulare un avviso sull’opportunità della concessione.
Nuovi elementi informativi
Il Ministero ha rinnovato la richiesta di parere trasmettendo ulteriori elementi acquisiti dagli organismi preposti. La Sezione osserva che tali elementi non sono del tutto circostanziati e sono in parte confermativi di quelli originari, ma fanno comunque riferimento a situazioni di fatto suscettibili di valutazione ai fini della sicurezza della Repubblica.
Valutazione della discrezionalità amministrativa
La qualificazione delle circostanze come controindicazioni alla concessione della cittadinanza rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Nel caso esaminato, la valutazione prospettata non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Il Consiglio di Stato esprime pertanto parere favorevole nei sensi indicati in motivazione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate non consente tuttavia di adottare un provvedimento di diniego privo di una motivazione concreta. Il decreto dovrà indicare le ragioni ostative essenziali, senza necessariamente rendere pubblici i documenti riservati, in modo da permettere all’interessata di comprendere le cause del diniego e di esercitare l’eventuale diritto di difesa.
Riservatezza dei dati personali
Considerata la natura riservata dell’affare, il parere è redatto in una versione digitale oscurata e in una versione cartacea non oscurata destinata all’invio riservato all’Amministrazione. La Segreteria è incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare l’interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
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