Cassazione Civile, Ordinanza n. 02938/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2010, ritenendo conseguente un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato. La società contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR della Puglia, in appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato fosse illegittima perché l'ordine di servizio sarebbe stato generico e standardizzato; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 12, commi 7 e 4, dello Statuto del contribuente, degli artt. 6 e 41 CEDU e degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, censurando l'esclusione, da parte della CTR, dell'obbligo di p.v.c. e di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati e la ritenuta sufficienza del contraddittorio svolto in relazione all'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha trascritto il contenuto essenziale dell'ordine di servizio e ha introdotto censure nuove non emergenti dalla sentenza impugnata né adeguatamente devolute nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la CTR si è attenuta ai principi in materia di contraddittorio endoprocedimentale, escludendo correttamente un obbligo generalizzato per i tributi non armonizzati e valorizzando che la vicenda riguardava una verifica a tavolino basata su accertamenti documentali e indagini finanziarie. Non sono state disposte spese, perché l'Agenzia è rimasta intimata e non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato come norma sulla sottoscrizione e validità dell'avviso di accertamento; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specificità e novità delle censure.
Richiamato in relazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo in materia IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Impone specificità del ricorso per cassazione; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché non riportava il contenuto essenziale dell'ordine di servizio e non consentiva il controllo della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 12, commi 7 e 4, L. 212/2000
Per le verifiche nei locali destinati all'attività opera il contraddittorio endoprocedimentale e, nelle ipotesi previste, la sua violazione comporta nullità; nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso l'obbligo nel caso concreto per i tributi non armonizzati e per verifica a tavolino.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio procedimentale; non ha condotto all'accoglimento del motivo.
art. 41 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; motivo respinto.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'accertamento; la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento all'accertamento IVA; la doglianza è stata respinta.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: se si contesta la validità di una delega o di un ordine di servizio, occorre trascriverne il contenuto essenziale; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non sono ammissibili in cassazione doglianze nuove, non tratte dalla sentenza impugnata o non dimostrate come già proposte nei precedenti gradi di merito.
- In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale è generalmente obbligatorio per i tributi armonizzati, ma per quelli non armonizzati non esiste un vincolo generalizzato, salvo specifica previsione normativa.
- Per le verifiche a tavolino basate su accertamenti documentali e indagini finanziarie, la mancanza di contraddittorio preventivo non determina di per sé nullità dell'accertamento se la legge non lo impone espressamente.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, con rilevanza ex ante del rispetto del contraddittorio e sanzione di nullità dell'atto emesso ante tempus nei casi previsti.
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