Cassazione Civile, Ordinanza n. 32629/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società ferroviaria, di una serie di atti regolatori e ministeriali relativi alla rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico e alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia. La società sosteneva che la disciplina applicata avesse illegittimamente ristretto il beneficio alle sole imprese manifatturiere, escludendo le imprese di servizi e, in particolare, quelle ferroviarie, in contrasto con la direttiva 2003/96/CE, con i principi di concorrenza e non discriminazione e con l’art. 39 del d.l. n. 83/2012, oltre che per difetto di motivazione e istruttoria. Il TAR aveva dichiarato il ricorso tardivo; il Consiglio di Stato, riformando tale esito, aveva ritenuto tempestivo il ricorso e aveva accolto l’appello, annullando gli atti nella parte in cui escludevano le imprese ferroviarie dalle agevolazioni. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata all’amministrazione, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato un nuovo criterio di accesso al beneficio, fondato sulla incomprimibilità del costo dell’energia; (2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della competenza esclusiva della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe svolto una valutazione riservata all’organo UE richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Ha escluso che il Consiglio di Stato avesse oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione: il riferimento all’incomprimibilità dei costi dell’energia è stato qualificato come criterio valutativo usato nell’esercizio del sindacato di legittimità sulla coerenza e logicità della scelta amministrativa, non come creazione di una regola nuova o sostituzione dell’amministrazione. Ha inoltre escluso qualsiasi sconfinamento nella competenza della Commissione europea sugli aiuti di Stato, osservando che il giudice amministrativo si era limitato a richiamare una pronuncia della Corte di giustizia che ipotizzava in astratto la questione, senza decidere sulla compatibilità della misura con il mercato interno, profilo peraltro già esaminato dalla Commissione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese nei confronti della controricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come base del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato nei soli limiti esterni della giurisdizione
richiamato quale norma che consente il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato come fondamento del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo
art. 17 direttiva 2003/96/CE
interpretato nel senso che gli Stati membri possono prevedere sgravi fiscali per imprese a forte consumo di energia e possono adottare concetti più restrittivi, anche per settore; non osta di per sé a una limitazione al solo settore manifatturiero
art. 39 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha demandato ai decreti interministeriali e agli indirizzi ministeriali la definizione delle imprese a forte consumo di energia e la rideterminazione degli oneri generali di sistema
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata nel quadro normativo
d.m. 5 aprile 2013
ha fissato i requisiti e i parametri per la nozione di impresa a forte consumo di energia ai fini dell’attuazione dell’art. 39 d.l. n. 83/2012
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro di censura per difetto di motivazione degli atti amministrativi
art. 34, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
richiamato per delimitare il perimetro della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo
art. 107, par. 3, TFUE
richiamato quanto alla competenza della Commissione sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno
art. 26, par. 2, direttiva 2003/96/CE
richiamato per evidenziare che la conformità della misura alla direttiva non esaurisce il tema degli aiuti di Stato
Massime di principio
- Nel giudizio per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato, il sindacato della Corte è limitato ai soli vizi di giurisdizione: non può estendersi alla correttezza delle interpretazioni di legge o di diritto dell’Unione compiute dal giudice amministrativo, neppure se asseritamente erronee.
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo, nell’annullare un atto, utilizza criteri di coerenza, logicità e sufficienza istruttoria per valutare la legittimità della scelta amministrativa; ciò rientra nel sindacato di legittimità e non integra sostituzione dell’amministrazione.
- Il giudice amministrativo non invade la competenza della Commissione europea in materia di aiuti di Stato quando si limita a richiamare una pronuncia della Corte di giustizia che affronta soltanto in via ipotetica il tema dell’aiuto di Stato, senza pronunciarsi sulla compatibilità della misura con il mercato interno.
- Una limitazione di un’agevolazione tariffaria a un determinato settore produttivo può essere conforme alla direttiva 2003/96/CE se rientra nel potere degli Stati membri di adottare criteri più restrittivi, ma la sua legittimità concreta va verificata alla luce della normativa nazionale di attuazione e della relativa motivazione amministrativa.
- La qualificazione di una categoria di imprese come beneficiarie di un’agevolazione energetica può essere sindacata per incoerenza o difetto di motivazione quando l’esclusione di talune attività non sia logicamente spiegabile rispetto alla finalità dell’agevolazione e alle caratteristiche economiche del settore interessato.
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