Cassazione Civile, Ordinanza n. 26067/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un parco eolico per l'anno 2016. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che la torre/palo eolico non dovesse essere inclusa nella determinazione della rendita catastale perché funzionale al processo produttivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre degli aerogeneratori dovesse essere ricondotta al genere delle "costruzioni" e non fosse funzionale al processo produttivo, con conseguente sua inclusione nella rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura perché la questione era già stata risolta in precedenti conformi: la torre eolica, quando costituisce componente essenziale dell'impianto eolico ed è strutturalmente integrata con navicella e rotore, rientra tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta dall'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015. La Corte ha quindi confermato l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla funzionalità della torre allo specifico processo produttivo di energia elettrica. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per il recente consolidamento della giurisprudenza in materia. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, in ragione della natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
viene richiamato quale norma processuale sul ricorso per cassazione in materia tributaria
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
la norma, applicabile dal 1° gennaio 2016, impone di considerare nella rendita catastale suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o infissi al suolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali, la verifica deve distinguere tra costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, da un lato, e macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, dall'altro; questi ultimi restano esclusi dal carico impositivo anche se infissi al suolo o integrati nel manufatto.
- Per i parchi eolici, la torre dell'aerogeneratore non va automaticamente inclusa nella rendita catastale: occorre accertare in fatto se essa sia componente essenziale dell'impianto e funzionalmente destinata alla produzione di energia elettrica, in coerenza con l'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015.
- Quando la decisione di merito ha già accertato la funzionalità dell'elemento impiantistico allo specifico processo produttivo in modo conforme ai criteri di legge e ai precedenti di legittimità, la censura in cassazione non può ottenere una diversa valutazione del fatto se non nei limiti del sindacato di legittimità.
- Il consolidamento recente della giurisprudenza sulla medesima questione può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →