Cassazione Civile, Ordinanza n. 22583/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti a tempo indeterminato dell'INFN avevano chiesto al tribunale di accertare il loro diritto all'attivazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ente nel 1963 con INA, sostenendo che il beneficio fosse loro spettante in base alla disciplina collettiva e che il diniego dell'ente fosse illegittimo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che, pur avendo la polizza natura retributiva, il trattamento non fosse più riconoscibile perché non previsto dalla legge né dalla contrattazione collettiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 2) ultrapetizione e violazione degli artt. 112, 416 e 436 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse escluso l'applicabilità degli artt. 53 del CCNL novembre 1996 e 76 del CCNL giugno 1998 alla polizza INA nonostante l'accordo tra le parti su tale punto; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 53 e 76 dei CCNL enti ricerca e degli artt. 2, 24, 40 e 45 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la polizza avesse natura previdenziale ed era comunque mantenuta dalle fonti collettive richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente nella sentenza d'appello, ha ritenuto infondato il motivo di ultrapetizione perché la questione della base normativa o contrattuale del diritto era un passaggio argomentativo e non un capo autonomo coperto da giudicato interno, e ha respinto anche il terzo motivo. Pur rilevando che la Corte territoriale aveva errato nel qualificare la polizza come trattamento retributivo, la Cassazione ha corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c., affermando che il trattamento aveva natura previdenziale. Tuttavia ha confermato il dispositivo di rigetto perché, in ogni caso, dopo il 1° ottobre 1999, per effetto dell'art. 64, comma 2, l. 144/1999, i dipendenti non avevano più diritto all'attivazione della polizza, essendo stati soppressi i fondi di previdenza integrativa preesistenti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata.
dedotto per asserita ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi fosse sconfinamento rispetto alla domanda.
richiamato nel motivo di ultrapetizione, senza accoglimento della censura.
richiamato nel motivo di ultrapetizione, senza accoglimento della censura.
invocato per l'interpretazione dei CCNL e della disciplina della polizza.
richiamato tra le norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sulle fonti del trattamento economico.
richiamato nel terzo motivo come norma sul regime del pubblico impiego contrattualizzato.
richiamato nel terzo motivo come norma sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
interpretato nel senso che l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva.
art. 53 CCNL novembre 1996
richiamato come clausola che, secondo i ricorrenti, avrebbe mantenuto in vita la polizza; la Corte ha escluso tale lettura.
art. 76 CCNL giugno 1998
richiamato come clausola che, secondo i ricorrenti, avrebbe mantenuto in vita la polizza; la Corte ha escluso tale lettura.
art. 14, comma 2, legge n. 70 del 1975
richiamato per evidenziare la conservazione dei fondi integrativi di previdenza per i soli dipendenti assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge, poi abrogata.
art. 26, comma 3, legge n. 70 del 1975
richiamato come norma che preclude il riconoscimento di trattamenti economici accessori o integrativi per singoli enti o categorie di enti.
art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124 del 1993
interpretato come disposizione che, nel quadro della previdenza complementare, ha abrogato il previgente regime di conservazione dei fondi integrativi e disciplinato l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari.
art. 3 d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato per individuare nei contratti collettivi e nei regolamenti aziendali le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari.
art. 64, comma 2, legge n. 144 del 1999
interpretato nel senso che, dal 1° ottobre 1999, ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti, con conseguente venir meno del diritto alla polizza.
usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarne il dispositivo, perché comunque corretto in diritto.
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 18, comma 8 quinquies, d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato nel ragionamento sulla disciplina della previdenza complementare e sull'accesso alle prestazioni integrative.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti richiede una base legale o contrattuale; non può essere riconosciuto giudizialmente un emolumento non previsto dalle fonti tipiche del rapporto.
- La qualificazione di una prestazione come retributiva o previdenziale va compiuta in base alla sua struttura e alla disciplina positiva: l'assenza di un nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa e l'autonomia rispetto al rapporto di lavoro depongono per la natura previdenziale.
- Se una questione è esaminata dal giudice di merito come premessa logica della decisione e non come capo autonomo della sentenza, non opera su di essa il giudicato interno e il giudice dell'impugnazione può riesaminarla.
- La correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c. è possibile quando il dispositivo della sentenza impugnata sia comunque conforme a diritto, pur essendo errata la qualificazione giuridica adottata nella motivazione.
- La soppressione normativa dei fondi di previdenza integrativa preesistenti fa venir meno, dal momento indicato dalla legge, il diritto a pretese di attivazione o mantenimento di analoghe prestazioni integrative.
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