Cassazione Civile, Ordinanza n. 25834/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto e ottenuto dall'agente della riscossione un estratto di ruolo, apprendendo così l'esistenza di numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito a proprio carico relativi a crediti contributivi che assumeva prescritti. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo sussistente l'interesse ad agire ma reputando l'azione pretestuosa, perché risultavano notifiche regolari e istanze di rateizzazione presentate dalla stessa interessata. In appello la domanda è stata respinta per difetto di interesse ad agire: la corte territoriale ha qualificato l'azione come sostanzialmente diretta a far valere vizi formali delle notifiche, riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, e ha rilevato che mancava la deduzione di un concreto pregiudizio e di una situazione di attuale incertezza superabile solo con l'intervento del giudice. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi: nullità della sentenza per ritenuta regolarità delle notifiche senza prova delle raccomandate informative e degli avvisi di ricevimento; violazione della normativa postale e dell'art. 2697 c.c. per avere valorizzato solo copie della busta con "compiuta giacenza"; violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere escluso l'interesse ad agire nell'accertamento negativo e della prescrizione; nullità per mancato ingresso al disconoscimento delle copie e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. per omesso rilievo al disconoscimento delle scritture e sottoscrizioni dei referti di notifica; omessa pronuncia sul disconoscimento e sulla mancata verificazione; nullità per aver ritenuto regolare la notifica di un'intimazione di pagamento senza prova dell'esecuzione; violazione dell'art. 2944 c.c. per avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a istanze di rateazione non prodotte e a una domanda di definizione agevolata; violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per abuso del processo, ritenuta ingiustificata perché le irregolarità di notifica avrebbero impedito la conoscenza effettiva degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva dichiarato insussistente l'interesse ad agire, poiché la ricorrente si era limitata a impugnare l'estratto di ruolo e a dedurre l'irregolarità o l'omessa notifica degli atti senza allegare un concreto pregiudizio attuale. La Corte ha osservato che l'interesse all'azione di accertamento negativo sorge solo in presenza di una situazione di obiettiva incertezza e di un bisogno di tutela concreto e attuale, non già per il solo fatto dell'asserita invalidità delle notifiche. Ha inoltre valorizzato la normativa sopravvenuta che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo, ammettendo l'impugnazione del ruolo o della cartella solo in casi tipizzati di pregiudizio concreto, normativa applicabile anche ai giudizi pendenti e anche ai crediti previdenziali. Conseguentemente, tutte le censure che presupponevano la possibilità di esaminare il merito delle notifiche e della prescrizione sono state ritenute assorbite. Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la condanna per abuso del processo è stata confermata. Spese poste a carico della ricorrente nei confronti dell'INPS; nessuna statuizione sulle spese verso l'agente della riscossione, ritenuto presente solo per litis denuntiatio. Disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio, e richiede un concreto pregiudizio attuale; non basta la mera deduzione di irregolarità delle notifiche o l'impugnazione dell'estratto di ruolo in sé.
art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
È richiamato come rimedio di merito nel sistema della riscossione previdenziale; l'interesse ad agire può sussistere se il debitore mira a recuperare la tutela prevista da tale disposizione o a far valere fatti estintivi successivi alla notifica.
art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890
La ricorrente lo invoca per contestare il perfezionamento delle notifiche a mezzo posta; la Corte non accoglie la censura, perché reputa precluso l'esame del merito per difetto di interesse ad agire.
Richiamato per contestare l'onere della prova delle notifiche; la doglianza resta assorbita dalla declaratoria di carenza di interesse ad agire.
Invocato per il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni; la Corte reputa irrilevante l'esame del merito dopo il rigetto per difetto di interesse.
Richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. in tema di disconoscimento e verificazione della scrittura privata; la censura è assorbita.
Richiamato in tema di verificazione della scrittura privata; non viene esaminato nel merito per la ragione pregiudiziale accolta.
Invocato per omessa pronuncia sul disconoscimento; la doglianza non supera la ratio del difetto di interesse ad agire.
Richiamato sulla efficacia probatoria della scrittura privata; la questione resta assorbita.
Invocato per negare efficacia interruttiva della prescrizione a istanze di rateazione o definizione agevolata; la censura non è esaminata nel merito perché presupponeva il superamento del difetto di interesse.
La condanna è qualificata come sanzione pubblicistica per abuso del processo, autonoma rispetto alla responsabilità aggravata; la sentenza d'appello è confermata, mentre la censura è dichiarata inammissibile.
Indicato come rito camerale seguito in cassazione.
Richiamato in relazione al deposito di documenti nel giudizio di legittimità.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite in cassazione.
Richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dai rimedi esperibili nel sistema della riscossione.
Richiamato per qualificare i vizi formali del procedimento come deducibili con opposizione agli atti esecutivi nel termine di legge.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Citate come una delle ipotesi tipizzate in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio concreto e quindi rendere impugnabile il ruolo/cartella.
art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come ulteriore caso tipizzato di pregiudizio concreto che legittima la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma, introdotta dal d.l. n. 146/2021 e applicabile ai processi pendenti, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo in presenza di specifiche e comprovate situazioni di pregiudizio.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Disposizione che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973; la Corte ne afferma l'applicabilità anche ai giudizi pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per la modifica normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta leda il diritto di azione e difesa, perché restano disponibili rimedi generali e specifiche forme di tutela.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è di per sé ammissibile: il debitore deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo o dalla notifica invalida della cartella, altrimenti difetta l'interesse ad agire.
- L'interesse ad agire nelle azioni di accertamento negativo contro pretese iscritte a ruolo richiede una situazione di obiettiva incertezza non superabile senza l'intervento del giudice; la mera contestazione formale della notifica non basta.
- I vizi formali della sequenza notificatoria, se fatti valere come invalidità di atti esecutivi o prodromici, ricadono nell'area delle opposizioni esecutive, ma anche in tale ambito occorre un interesse concreto e attuale alla tutela richiesta.
- La normativa sopravvenuta che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo e ha tipizzato i casi di diretta impugnazione del ruolo/cartella si applica anche ai processi pendenti e concreta l'interesse ad agire senza comprimere il diritto di difesa, restando disponibili gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.
- La condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura autonoma e pubblicistica e può essere pronunciata quando l'azione sia connotata da uso pretestuoso o dilatorio degli strumenti processuali; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione di merito.
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